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Accolto il ricorso di British School Group per il riconoscimento delle certificazioni linguistico-comunicative


Pubblicato il: 5/25/2023

Nel giudizio, British School Group S.r.l. è affiancata dagli avvocati Maria Vittoria Ferroni ed Eugenio Picozza.

Con istanza dell’8 maggio 2017 la British School Group s.r.l. ha chiesto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di essere inserita nell’elenco degli Enti Certificatori per la lingua inglese, richiamando espressamente il D.M. 7.3.2012, n. 2889, recante la disciplina dei requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico- comunicative in lingua straniera del personale scolastico.

In ragione della condotta inerte dell’Amministrazione, la società odierna appellante ha agito dinnanzi al Tar Lazio, Roma, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., chiedendo l’accertamento sia dell’illegittimità del silenzio inadempimento tenuto sulla richiesta avanzata dalla ricorrente, sia dell’obbligo del Ministero intimato di consentire l’inserimento della British School Group s.r.l. quale ente certificatore nell’elenco del Miur del 12 luglio 2012 e, quindi, di legittimare le certificazioni rilasciate dalla stessa società.

In pendenza del giudizio, il Ministero intimato ha rigettato per improcedibilità l’istanza di parte, considerato che, da un lato, la domanda risultava priva dei documenti comprovanti i titoli integranti, secondo la prospettazione della società, i requisiti per l’inclusione nel novero degli Enti certificatori, dall’altro, il riferimento alla sentenza del Tar Lazio, Roma, n. 14333/2015, pure operato nell’istanza, non risultava pertinente, riguardando detta sentenza una causa vertente tra il Ministero e soggetti terzi.

La società British School Group ha impugnato il sopravvenuto provvedimento di rigetto, proponendo motivi aggiunti nell’ambito del giudizio pendente dinnanzi al Tar Lazio, Roma.

Il Tar, a definizione del giudizio, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, nonché ha rigettato i secondi motivi aggiunti.

La ricorrente ha appellato la sentenza pronunciata dal Tar, deducendone l’erroneità con l’articolazione di cinque motivi di impugnazione. Il Ministero intimato e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie nei predetti limiti i secondi motivi aggiunti di primo grado e annulla il provvedimento di diniego con gli stessi impugnato.