Respinto l'appello di Inv.Im contro il Comune di Gaeta
Pubblicato il: 5/26/2023
Nel contenzioso, la società Inv.Im S.r.l. è affiancata dagli avvocati Matteo Di Raimondo e Riccardo Carlini; il Comune di Gaeta è difeso dall'avvocato Annamaria Rak.
Inv.Im S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 543/2018.
L’appellante, originaria ricorrente, impugnava la determinazione dirigenziale protocollo n. 24984 del 16 maggio 2017 con cui il Dipartimento Riqualificazione Urbana della Città di Gaeta ordinava alla INV.IM S.r.l. di non dare inizio o prosecuzione all’attività edilizia disponendo l’inefficacia degli effetti giuridici derivanti dalla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) prot. 21855 del 27 aprile 2017, presentata per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria consistente nella messa in sicurezza e completamento dei lavori di miglioramento strutturale di un immobile sito in Gaeta, già avviati in base a precedenti DIA edilizie.
Il Tar Lazio - Latina con la sentenza n. 543 del 30 ottobre 2017 respingeva il ricorso principale e quello per motivi aggiunti. Appellata ritualmente la sentenza resisteva il Comune di Gaeta. All’udienza di smaltimento del 10 maggio 2023 la causa passava in decisione.
La difesa di parte ricorrente non ha contestato le circostanze verificate, ma le ha giustificate affermando: che le aperture servivano ad eliminare le parti ammalorate delle pareti e sarebbero state chiuse a lavori eseguiti; la pilastratura del piano terra sarebbe stata inglobata in una parete e graficizzata per “eccesso di zelo”; che la scala esterna era stata creata per permettere “un accesso più comodo al cantiere” e sarebbe stata eliminata a lavori conclusi.
Dalla descrizione degli stessi elementi di giudizio appaiono infondate le censure di insufficiente motivazione e istruttoria, mentre non sono evincibili dal progetto o dalla documentazione della cantieristica la provvisorietà delle aperture e delle rimozioni compiute.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €4000,00 oltre accessori.