Accolto l'appello di Ischia Ambiente S.p.A.
Pubblicato il: 5/26/2023
Nel contenzioso, la società Ischia Ambiente S.p.A. è affiancata dall'avvocato Leonardo Mennella.
La società Ischia Ambiente ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 730/2017.
L’oggetto del giudizio è costituito dall’ingiunzione di pagamento n. 7 del 23 gennaio 2015 emessa nei confronti di Ischia Ambiente s.p.a. dall’Unità tecnica amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’importo di € 917.642,45, per recupero dei contributi di ristoro ambientale; nonchè, dalla nota della medesima Unità tecnica amministrativa prot. n. 1171 del 20 aprile 2016 recante il sollecito di pagamento dell’importo stesso, con preavviso dell’avvio del procedimento di riscossione coattiva.
Tali atti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Campania dalla Ischia Ambiente s.p.a.
Con la sentenza n. 730 del 6 febbraio 2017 il T.a.r. per la Campania, dopo aver affermato in limine la giurisdizione del giudice amministrativo (statuizione non gravata di impugnazione e dunque rilevante ai sensi dell’art. 9 c.p.a.), ha respinto il ricorso deducendo come la titolarità passiva dell’obbligazione tariffaria relativa ai contributi, alle maggiorazioni e alle quote di ristoro ambientale in capo alla Ischia Ambiente trovava in primis appiglio nel complesso delle disposizioni dettate in materia.
La Corte ravvisa la fondatezza delle censure di difetto di legittimazione passiva della società appellante e di inesistenza di una posizione debitoria specifica di Ischia Ambiente s.p.a. in relazione al contributo di ristoro ambientale, nonché del riconoscimento del loro carattere assorbente rispetto ad ogni altra doglianza, l’appello, come anticipato, deve perciò essere accolto, con conseguente accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso proposto in primo grado e annullamento dell’ingiunzione di pagamento n. 7 del 23 gennaio 2015 e della nota n. 1171 del 20 aprile 2016.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti ingiuntivi nei confronti della ricorrente impugnati in prime cure.