Respinto il ricorso di Compagnia Energetica Bellunese sulla disciplina dei controlli sulle sanzioni del GSE
Pubblicato il: 5/27/2023
Nel procedimento, la CEB - Compagnia Elettrica Bellunese s.r.l. è affiancata dall'avvocato Wladimir Francesco Troise Mangoni; GSE - Gestore dei Servizi Energetici è assistito dagli avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella.
La società CEB ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 3569/2020, concernente un provvedimento di recupero di certificati verdi indebitamente percepiti.
Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Lazio, n. 14941 del 2014, la società CEB – Compagnia Energetica Bellunese S.r.l., già Compagnia Energetica Bellunese S.p.A., impugnava, unitamente agli atti presupposti e al Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014 recante “Attuazione dell’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.”,il provvedimento del 26 settembre 2014 con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., all’esito del procedimento di controllo relativo all’impianto termoelettrico alimentato a biomasse denominato “CASTELLAVAZZO” della ricorrente, avviato con nota del 18 marzo 2014, aveva disposto il recupero di 22.432 certificati verdi (CV) emessi in eccesso, erogati ai sensi del D.M. 24 ottobre 2005.
Avverso tale provvedimento, nonché avverso gli atti presupposti e conseguenti, la Società proponeva ricorso al T.a.r. Lazio, formulando, sotto diversi profili, i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, con il primo ed il secondo motivo di ricorso, la Società lamentava la violazione dell’art. 25 Cost., dell’art. 7 CEDU, dell’art. 1 L. n. 689/1981, nonché la violazione dei principi di irretroattività della sanzione e del legittimo affidamento del percettore, deducendo che i provvedimenti del GSE - considerata la loro natura asseritamente sanzionatoria - non troverebbero fondamento nella disciplina vigente al momento della realizzazione delle fattispecie contestate e sarebbero stati adottati in violazione dei principi di irretroattività della sanzione e del legittimo affidamento del percettore che regolano il potere sanzionatorio.
Il giudice di prime cure, esaminando congiuntamente le due censure stante la loro reciproca attinenza, le respingeva perché fondate su una erronea premessa teorica, ovverosia che il potere esercitato dal Gestore avesse natura afflittiva, non esercitabile retroattivamente.
Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. adìto ha respinto il ricorso ed ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio, liquidandole in euro 3.500 oltre accessori mentre le ha compensate con le altre parti. Avverso tale pronuncia Ceb – Compagnia Energetica Bellunese S.r.l. ha proposto appello, notificato il 1° luglio 2020 e depositato il 10 luglio 2020.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5564/2020), lo respinge. Condanna parte appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi nell’importo complessivo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, CPA e accessori di legge se dovuti, di cui la metà in favore di GSE e l’altra metà dei Ministeri appellati in solido tra loro.