Il Varese Calcio si salva dalla retrocessione: vinto il contenzioso contro la US Folgore Caratese
Pubblicato il: 5/29/2023
Nel contenzioso, la SSDARL Città di Varese è affiancata dall'avvocato Mattia Grassani; la società U.S. Folgore Caratese è difesa dall'avvocato Francesca Auci.
La società Città di Varese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti (Com. Uff. n. 141 del 16 maggio 2023), con la quale è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato in relazione alla gara del Campionato di Serie D Folgore Caratese / Città di Varese del 14 maggio 2023.
La reclamante ha domandato l’inflizione alla Caratese della sanzione della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 1, C.G.S., in relazione alla irregolarità delle porte di gioco rese disponibili dalla società ospitante, inizialmente aventi un’altezza di 236 / 239 cm, successivamente sottoposte ad un intervento di scavo del terreno che, secondo la tesi della reclamante, avrebbe creato un dislivello superiore a quello consentito dal vigente regolamento degli impianti di gioco ed avrebbe, inoltre, alterato l’andamento e le dimensioni delle linee di porta.
Il Giudice Sportivo ha omologato il risultato di gioco di 2 a 0 a favore della Caratese, respingendo il reclamo.
Nel caso di specie, è incontestato, in punto di fatto, che una delle due porte risultasse essere alta 2,36 metri, mentre l'altra 2,39 metri, quindi entrambe inferiori alla misura di 2,44 metri prescritta dal vigente Regolamento. L'intervento posto in essere al fine di sopperire a tale violazione, per le inequivoche risultanze in atti, non può ritenersi idoneo a restituire la regolarità delle porte. L’intervento è infatti consistito nel procurare un dislivello nella (sola) zona della linea di porta che, se ha consentito, nella successiva misurazione su quella specifica zona, di rilevare un’altezza pari a 2,44 metri, non è valso a rendere regolari le porte: l’altezza di 2,44 metri deve infatti intercorrere fra il “bordo inferiore della traversa” e il “suolo” inteso come terreno di gioco, sicché non può rilevare al riguardo un dislivello o avvallamento creato al di sotto del livello del suolo e, per di più, nella sola striscia relativa alla linea delle porte.
Assorbita ogni diversa censura, ne discende la comprovata situazione di irregolarità (e non di mera impraticabilità) del terreno di gioco in relazione alle porte, pacificamente sindacabile da questa Corte: irregolarità di cui non può che essere ritenuta responsabile la società ospitante (anche ex art. 59, comma 3, N.O.I.F.).
In conclusione, per le suesposte assorbenti ragioni, il reclamo va accolto e, in riforma della decisione impugnata, va inflitta la sanzione della perdita della gara alla società Folgore Caratese con il punteggio di 0-3 a norma dell’art. 10, comma 1, C.G.S.