Respinto il ricorso di Bridge 129 sull'appalto di installazione di telecamere per rilevamento del traffico
Pubblicato il: 5/30/2023
Nel contenzioso, Bridge 129 S.r.l. è affiancata dagli avvocati Alvise Vergerio Di Cesana e Alessandro Carlo Licci Marini; 5T S.r.l. è assistita dagli avvocati Bruno Sarzotti e Francesco Ioppoli; Project Automation S.p.A. è difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha accolto solo parzialmente il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalle società Bridge 129 s.r.l. Safety And Security e Impresa Piazza s.r.l. contro il Comune di Torino e la società 5T s.r.l. (società in house del Comune di Torino che svolge attività di sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità e info-mobilità) e nei confronti di Project Automation s.p.a.per l’annullamento dell’aggiudicazione al r.t.i. con capogruppo quest’ultima società (e mandante Ossola Impianti s.r.l.) dell’appalto per “Nuovi impianti di rilevazione del traffico – Progetto di installazione di telecamere omologate in ingresso e in uscita all’Area Centrale, in ingresso a Piazza Vittorio Veneto e in ingresso alla via di accesso al Monte dei Cappuccini a Torino”.
In conseguenza dell’accoglimento parziale, la sentenza ha disposto che la stazione appaltante dovesse “rinnovare il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta esaminando anche i profili evidenziati nella presente sentenza”.
Le società Bridge 129 S.r.l. Safety and Security e Impresa Piazza S.r.l., hanno proposto appello. Le società 5T S.r.l. e Project Automation S.p.A. si sono costituite per resistere all’appello. La seconda ha proposto appello incidentale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna le appellanti principali al pagamento, in solido, delle spese processuali in favore della società 5T s.r.l., che liquida nell’importo complessivo di € 4.000,00, oltre accessori come per legge. Compensa le spese processuali tra le appellanti principali e l’appellante incidentale.