Pronuncia del Consiglio di Stato in materia di immissioni acustiche derivanti dall'esercizio ferroviario
Pubblicato il: 5/30/2023
Nel contenzioso, Conad Centro Nord è affiancato dagli avvocati Francesca Giuffrè e Massimo Rutigliano; RFI è difesa dall'avvocato Elena Pontiroli; Consorzio Cepav Uno è assistito dagli avvocati Luigi Valentino Damone, Stefano Grassi e Jacopo Sanalitro.
Conad Centro Nord ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Emilio Romagna n. 190/2017.
La società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (di seguito RFI) con provvedimento n. 421 del 19 settembre 2013 “in qualità di proprietaria dei cespiti costituenti la linea ferroviaria AV/CV Milano – Bologna” decretava “l’asservimento permanente per le immissioni acustiche derivanti dall’esercizio ferroviario” dell’immobile di proprietà di Banca Italease e condotto in locazione finanziaria dalla ricorrente Conad Centro Nord (di seguito Conad), rilevando che “gli infissi esistenti sono idonei, se opportunamente serrati, ad abbattere le emissioni provenienti dall’esercizio ferroviario e a garantire il rispetto delle norme in vigore in materia di inquinamento acustico. Sono inoltre idonei a garantire il necessario ricambio d’aria e quindi il mantenimento dell’abitabilità dell’immobile”.
Il T.a.r., nella resistenza di RFI s.p.a, Italferr s.p.a. e Consorzio Cepav: rigettava l’eccezione di inammissibilità per tardiva impugnazione del
progetto approvato con la citata delibera n. 212/2008; rigettava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Consorzio Cepav; accoglieva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Italferr; respingeva il ricorso nel merito; condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L’appello della società Conad è affidato ai seguenti motivi. Il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che il ricorso proposto riguardava le immissioni rumorose non solo in ordine ai fabbricati ma anche alle aree di pertinenza, ovvero i piazzali esterni, che sono aree di lavoro e subiscono anch’esse le immissioni rumorose derivanti dalla linea AV. Se è vero che la normativa permette la previsione di interventi sul corpo ricettore, tuttavia la scelta, al riguardo, deve essere oggetto di adeguata valutazione e ponderazione del rapporto costi-benefici, considerando anche le aree esterne di pertinenza (che ex art. 2 della l. n. 447/95 costituiscono anch’esse corpo ricettore) e che l’art. 4 del d.P.R. n. 449/1998 stabilirebbe una preferenza per le opere di mitigazione sulla sorgente. Il terzo motivo censura la condanna alle spese di lite.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 5877 del 2017, di cui in epigrafe, lo dichiara irricevibile.