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Respinto il reclamo della AS Roma: condotta offensiva


Pubblicato il: 5/30/2023

Nel contenzioso, la società A.S. Roma è affiancata dall'avvocato Daniele Muscarà.

La Corte Sportiva si pronuncia in merito al reclamo avanzato dalla società A.S. Roma per la riforma della decisione del Giudice Sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 206 del 02.05.2023.

Il Giudice Sportivo decideva di infliggere all’allenatore della Roma “primavera”, sig. Federico Guidi la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per avere, al 48’ del secondo tempo, rivolto un’espressione irriguardosa al direttore di gara.

La difesa dei reclamanti ha proposto tempestivamente reclamo, fondando le proprie censure in prima battuta sul fatto che il contesto in cui è avvenuta l’espulsione era sicuramente carico di tensione, in quanto la partita stava finendo e il risultato vedeva il vantaggio per 2-1 della Juventus “primavera”. La mancata concessione di un rigore (ad avviso dei reclamanti, “netto”) a favore della Roma suscitava la reazione del “mister” Guidi, che, con quella decisione arbitrale, vedeva “sfumare” la possibilità di pareggiare il risultato. Il tutto si sarebbe svolto nell’arco di un minuto e questo testimonierebbe l’unicità del contesto. Quanto sopra, unitamente alla concitazione del momento, integrerebbe, secondo i reclamanti, l’inverarsi delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 del codice di giustizia sportiva.

La difesa del reclamante si sofferma, infatti, sulla scarsa offensività e sulla natura meramente irriguardosa della frase pronunciata, in quanto mancherebbe una volontà ingiuriosa, al pari di quanto avvenuto in precedenti analoghi citati dalla medesima difesa.

La Corte sottolinea come l’art. 36, comma 1, lett. a) è stato di recente modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 che ha portato da due a quattro (lasciando inalterata la formula “o a tempo determinato”) le giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Pertanto appare evidente che il giudice di prime cure, nel comminare la sanzione di due giornate, ha già considerato tutte le circostanze attenuanti del caso, sanzionando il Guidi solo con la metà del minimo edittale.

Per ciò espressioni irriguardose di qualsiasi “grado” vanno evitate e se si verificano in queste competizioni giovanili hanno un disvalore maggiore. Anche per ciò si ritiene che la sanzione comminate dal Giudice di prime cure sia giusta e vada confermata e il reclamo respinto.

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