Pronuncia di inammissibilità del reclamo della ASD Real Aversa
Pubblicato il: 5/30/2023
Nel procedimento, la società ASD Real Aversa è affiancata dall'avvocato Mattia Grassani; la società ASD Ragusa Calcio è assistita dall'avvocato Francesco Guastella.
La Corte Sportiva si pronuncia sul reclamo avanzato dalla ASD Real Aversa 1925 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 141 del 16.05.2023 con cui è stato omologato il risultato della partita contro l’A.S.D. Ragusa.
Lamenta in sintesi la reclamante: di essere stata costretta a schierare in campo una formazione fortemente rimaneggiata, avendo dovuto escludere dalla distinta n. 2 calciatori particolarmente sofferenti e mantenervi, invece, numerosi titolari “imbottiti di farmaci”; di avere, per tale ragione, subito una sconfitta sul campo per 6-0, con ingiusta retrocessione alla categoria inferiore.
Ha controdedotto la A.S.D. Ragusa, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del reclamo per violazione degli art.65 e ss. C.G.S. per avere omesso, la Real Aversa 1925, di impugnare dinanzi al Giudice Sportivo il risultato della gara, rivolgendo in tal modo per la prima volta le proprie doglianze direttamente alla Corte Sportiva di Appello. Ha poi dedotto l’infondatezza del reclamo per motivi di merito ed ha chiesto infine la condanna alle spese della reclamante per lite temeraria.
Il complesso normativo rappresentato dagli artt. 65 (competenza dei Giudici sportivi), 66, 67 e 68 (procedimento dinanzi al Giudice Sportivo) e 71 (procedimento dinanzi alla Corte Sportiva di appello a livello nazionale) C.G.S., prevede da un lato che la contestazione circa la regolarità di una gara debba essere formulata con immediatezza dinanzi al Giudice Sportivo, dall’altro che la Corte Sportiva di Appello può intervenire solo su reclamo avverso una decisione resa da tale organo.
La Real Aversa difatti, surrettiziamente impugnando il C.U. n.141 del 16.05.2023, sostiene che il proprio reclamo sarebbe proposto avverso l’omologazione del risultato della gara da parte del Giudice Sportivo, laddove invece alcun provvedimento in tal senso risulta intervenuto, proprio perché tale organo non è mai stato adito e mai si è pronunciato sulla regolarità dello svolgimento della gara ASD Ragusa – Real Aversa disputata il 14.05.2023 e conclusa con il risultato sul campo di 6-0.
In definitiva, mancando in radice il presupposto provvedimento decisorio del Giudice Sportivo, il reclamo in appello deve essere dichiarato inammissibile.