Respinto il ricorso del Petrarca Calcio a Cinque, omologato il risultato della gara contro il Pomezia
Pubblicato il: 5/31/2023
Nel contenzioso, la società Petrarca Calcio a Cinque è affiancata dall'avvocato Michele Cozzone; la società ASD Fortitudo Pomezia è difesa dall'avvocato Jennyfer Bevilacqua.
Con reclamo del 2.5.2023, preceduto da rituale preannuncio, la società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. S.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 958 del 20.4.2023, con la quale era stato respinto il proprio ricorso tendente a far comminare alla consorella A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0-6, ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S., della gara disputata tra le due compagini a Pomezia il 25.3.2023 e terminata con il punteggio di 4-1 in favore della Fortitudo Pomezia.
Il ricorso era fondato sulla asserita posizione irregolare di n. 12 calciatori della Fortitudo Pomezia i quali, reduci da una infezione da SARS-Cov 2, avevano partecipato alla gara sprovvisti nella necessaria certificazione “Return to play” (in sigla, RTP).
Lamenta la reclamante, con motivazioni integrate da n. 2 memorie rispettivamente in data 4.5.2023 e 5.5.2023, che il Giudice Sportivo avrebbe travisato il Protocollo Sanitario FIGC, tuttora vigente, ritenendo non necessaria la certificazione RTP in presenza del certificato di idoneità agonistica in corso di validità, laddove invece quella certificazione sarebbe prevista come necessaria ai fini della partecipazione agli allenamenti ed alle gare.
Conclude quindi per l’annullamento della decisione impugnata, chiedendo in via principale la comminatoria, a carico della Fortitudo Pomezia, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e, in via subordinata, la ripetizione della gara medesima a fronte dell’eccezionalità della situazione, in quanto non valutabile con criteri esclusivamente tecnici.
Il reclamo deve essere respinto, posto che questa Corte Sportiva ritiene di condividere in toto la decisione impugnata.
Alla manifesta infondatezza del reclamo (in quanto neppure supportato dal richiamo ad un’inconferente pronuncia della Corte di Giustizia Federale) ed all’integrale conferma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo, consegue, in accoglimento della domanda della Fortitudo Pomezia, la condanna della reclamante alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nella misura di cui al dispositivo, ai sensi dell’art. 55 C.G.S.