Confermate le sanzioni alla US Tolentino 1919
Pubblicato il: 6/1/2023
Nel contenzioso, la società US Tolentino 1919 è affiancata dall'avvocato Marco Romagnoli.
La società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. A.R.L. in data 07.05.2023 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Lattanzi Giacomo, in relazione alla gara Porto D’Ascoli/Tolentino 1919 SSD a r.l. del 30.04.2023.
Con la predetta decisione il Giudice Sportivo, che ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara, ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irridenti all’indirizzo della panchina avversaria innescando un principio di rissa tra i tesserati della società.”
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento o, quanto meno, la riduzione della sanzione inflitta, ritenendola ingiusta, sproporzionata ed eccessivamente afflittiva, nonché contestando la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara e la decisione conseguentemente assunta dal giudice sportivo.
Secondo la reclamante infatti, il calciatore Lattanzi, che nel momento in cui l’arbitro decretava la fine della gara si trovava nei pressi della panchina, si sarebbe limitato a manifestare la propria gioia, senza occuparsi degli occupanti e non rivolgendo loro alcun gesto o parola. Anzi, sarebbero stati gli occupanti della panchina del Porto D’Ascoli ad insultare pesantemente il calciatore.
Dal referto arbitrale, al quale l’ordinamento sportivo attribuisce valore di “piena prova” in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati durante lo svolgimento della gara, risulta invece che il calciatore Lattanzi è stato espulso perché “al triplice fischio andava ad esultare sotto la panchina avversaria provocandoli con gesti e parole. Tale azione ha provocato una mass confrontation tra tutte le componenti di entrambe le squadre, senza sfociare, fortunatamente, in ulteriori scorrettezze”. Un comportamento come quello descritto dall’arbitro nel referto di gara non può non essere considerato gravemente antisportivo ed è stato dunque correttamente sanzionato con la squalifica di 2 gare, così come previsto, in termini di minimo edittale, dall’art 39, comma 1, C.G.S.