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Condotta gravemente antisportiva, confermate le sanzioni al Calcio Termoli


Pubblicato il: 6/1/2023

Nel contenzioso, la società FCD Calcio Termoli 1920 è affiancata dall'avvocato Monica Fiorillo.

La società FCD Calcio Termoli 1920 in data 09.05.2023 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Raoul Lombardo, in relazione alla gara FCD Calcio Termoli 1920/ S. Nicolò Notaresco srl del 30.04.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo, che ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara, ha così motivato il provvedimento: “per aver colpito con un calcio alla testa un calciatore avversario provocando una copiosa fuoriuscita di sangue che costringeva il calciatore ad abbandonare il terreno di gioco a seguito di sostituzione.” La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta.

La soc. Termoli 1920 ritiene la sanzione comminata al proprio tesserato eccessivamente gravosa e severa, in quanto si sarebbe trattato di un semplice fatto di gioco e da parte del calciatore Lombardo non vi sarebbe stata alcuna volontarietà di arrecare un danno fisico all’avversario.

Al calciatore Lombardo, dunque, sono state comminate 2 giornate di squalifica, perché nel suo comportamento falloso è ravvisabile un eccesso di vigoria, a causa del quale il calciatore avversario ha subito una grave lesione che lo ha anche costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Si è trattato, allora, di una condotta gravemente antisportiva, come tale sanzionata ai sensi dell’art 39, comma 1, C.G.S., con applicazione del minimo edittale previsto da tale norma.

Alla luce di ciò, la Corte respinge il reclamo.