Accolto l'appello di Italia Nostra Onlus in materia di tutela ambientale nelle attività estrattive
Pubblicato il: 6/1/2023
Nel procedimento, l'associazione Italia Nostra Onlus è affiancata dall'avvocato Tommaso Rossi; la Provincia di Ancona è difesa dall'avvocato Claudia Domizio; la Regione Marche è assistita dall'avvocato Pasquale De Bellis.
L'associazione Italia Nostra Onlus ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Marche n. 00326/2022 concernente le autorizzazioni al programma provinciale delle attività estrattive (PPAE) e alle varianti per il completamento della programmazione.
Il TAR Marche, con sentenza n. 1242 del 2009, annullava una prima versione del PPAE in quanto difettavano alcuni riferimenti cartografici in merito ai divieti sussistenti sulla stessa area (difetto di istruttoria); il Consiglio di Stato confermava tale decisione con sentenza n. 4557 del 2011.
Veniva dunque riavviato il procedimento di approvazione del piano provinciale con delibera n. 8 del 1° agosto 2012 anch’essa annullata dal TAR Marche, con sentenza n. 592 del 2013, in quanto non erano stati valutati gli impatti cumulativi sull’ambiente determinati da altri analoghi impianti gravanti sulla medesima area; tale decisione veniva riformata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4153 del 2014, in quanto la citata delibera n. 8 del 2012 costituiva mero avvio del procedimento di approvazione del suddetto piano attuativo, come tale priva di lesività (atto meramente propulsivo).
In seguito a tale ultima sentenza, il procedimento di approvazione è stato riavviato e concluso con determinazione dirigenziale n. 853 del 28 giugno 2021 (che approva la VAS legata al piano) e successiva deliberazione provinciale n. 27 del 29 luglio del 2021.
Italia Nostra Onlus ha così impugnato tale previsione (Monte S. Angelo quale area deputata alla ridetta estrazione) con ricorso che il TAR Marche ha tuttavia rigettato. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità formale e sostanziale della sentenza e per mancata considerazione di elementi peculiari quali: il fabbisogno estrattivo, l'impatto ambientale, la comparazione tra siti egualmente candidati ad ospitare attività estrattive.
Il Consiglio di Stato conclude affermando che l’appello è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza qui impugnata. Per l’effetto il ricorso di primo grado deve essere parimenti accolto, nei medesimi sensi di cui sopra, con conseguente annullamento degli atti ivi specificamente gravati (determinazione dirigenziale n. 853 del 28 giugno 2021del nonché Deliberazione Consiglio Provinciale Ancona n. 27 del 29 luglio 2021) nella parte in cui: a) non hanno valutato gli impatti cumulativi con altri siti estrattivi; b) non hanno considerato l’effettivo fabbisogno estrattivo.