Rigettato il ricorso del Comune di Latina in materia di misure per il sostegno e l'inclusione sociale del distretto Latina 2
Pubblicato il: 6/1/2023
Nel contenzioso, il Comune di Latina è affiancato dagli avvocati Francesco Paolo Cavalcanti e Anna Caterina Egeo; Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali è assistito dall'avvocato Francesco Scalia.
In data 16 novembre 2021 il Comune di Latina ha pubblicato un avviso per l’individuazione di un partner con cui progettare e gestire le «Misure per il sostegno e l’inclusione sociale del distretto Latina 2», ai sensi dell’art. 55, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, del d.m. 31 marzo 2021 n. 72 e della delibera della Giunta regionale 13 giugno 2017 n. 326.
Alla procedura hanno partecipato il Consorzio di cooperative sociali Parsifal e la società cooperativa Ninfea. All’esito delle operazioni di gara, con determinazione dirigenziale n. 2004 del 29 novembre 2021 la Società Cooperativa Ninfea è stata individuata quale ente attuatore per l’elaborazione del progetto definitivo del servizio, unitamente ai rappresentati degli enti locali che compongono il Distretto Latina 2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, il Consorzio Parsifal ha impugnato la suddetta determinazione, deducendo in particolare la violazione dell’art. 55 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) in tema di co-programmazione e co-progettazione dei servizi sociali e dell’art. 56 del medesimo codice, per il difetto della necessaria gratuità del servizio dato in affidamento alle associazioni di volontariato o di promozione sociale.
Con sentenza del 28 marzo 2022, n. 281, il T.a.r. ha accolto in parte il ricorso rilevando la violazione dell’art. 56 del codice TS, in quanto la previsione del riconoscimento del rimborso dei costi indiretti a beneficio dell’ente attuatore prescelto, in una misura percentuale dei costi diretti ammessi a rimborso dimostra l’assenza di collegamento con una effettiva spesa sostenuta, documentata e rendicontata, in contrasto con quanto previsto dal citato art. 56.
Il Comune di Latina, rimasto soccombente, ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa tra le parti le spese giudiziali per il presente grado di giudizio.