Accolto l'appello di Planet Service Società Cooperativa
Pubblicato il: 6/1/2023
Nel contenzioso, la società Planet Service è affiancata dall'avvocato Francesco Cantobelli; il Comune di Ginosa è assistito dall'avvocato Giuseppe Misserini.
La società Planet Service ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 443/2023.
La Planet Service Società Cooperativa era titolare dell’autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente del 30 giugno 2006, già rilasciate dal Comune di Ginosa al sig. Ettore Carpentieri.
Con provvedimento dell’8 aprile 2021, il Comune della Città di Ginosa ha revocato la suddetta autorizzazione sul presupposto della mancanza di una sede operativa del servizio nel territorio comunale, prevista dall’art. 8, comma 3, della legge n. 21 del 1992, atteso che l’immobile a tal fine indicato sarebbe stato inidoneo sotto il profilo urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario; nonché, per il mancato svolgimento del servizio NCC in favore dell’utenza locale (che dovrebbe connotare la stessa natura del servizio come affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 56 del 2020).
La società, dopo aver presentato istanza di annullamento in autotutela della revoca, respinta con nota comunale del 25 maggio 2021, ha impugnato il provvedimento di revoca con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, che lo ha respinto con sentenza del 18 marzo 2022, n. 443.
Rimasta soccombente, la società ha proposto appello essenzialmente reiterando i motivi del ricorso di primo grado in chiave critica della sentenza di cui ha chiesto la riforma.
Con il primo motivo, l’appellante deduce l’ingiustizia della sentenza per non avere rilevato la violazione delle norme del regolamento comunale sul servizio di autonoleggio con conducente. Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza anche per aver ingiustamente affermato che il locale utilizzato come autorimessa fosse inidoneo a costituire anche la sede operativa della società per lo svolgimento del servizio. Con un terzo mezzo di gravame, l’appellante ripropone anche il vizio di legittimità della motivazione della revoca per la parte in cui al fine di contestare il mancato svolgimento del servizio in favore dell’utenza locale, ha fatto riferimento a obblighi di pubblicizzare il servizio mediante l’affissione di targhe, insegne ovvero mediante la stampa o strumenti informatici; obblighi non previsti dalla specifica normativa di settore, ma in contrasto anche con la libertà di iniziativa economica, costituzionalmente garantita, che consente all’imprenditore di decidere autonomamente l’organizzazione della propria attività, anche sotto il profilo promozionale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l‘effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Terza), 18 marzo 2022, n. 443, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati.