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Respinto il ricorso di Winnamir Ltd


Pubblicato il: 6/3/2023

Nel contenzioso, la società Winnamir Ltd è affiancata dall'avvocato Luigi Critelli; il Comune di Chieri è difeso dagli avvocati Cinzia Picco e Paolo Scaparone.

La società Winnamir Ltd ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del T.A.R. Piemonte - Torino Sezione II, n. 00394/2018.

Con ordinanza del 14 ottobre 2016, n. 240, il Comune di Chieri inibiva alla società Winnamir Ltd l’utilizzo di Villa Santa Margherita, sita in Chieri, per l’esercizio di attività di somministrazione bevande e alimenti al pubblico perché sprovvista dei titoli abilitativi necessari. Il Comune vietava, altresì, la prosecuzione dell'attività di agenzia d'affari in Chieri, via Santa Margherita n. 14, denominata Villa Les Reves, già disposto con provvedimento prot. n. 31270, del 18 luglio 2016, stante la mancanza di compatibilità urbanistica.

La società presentava istanza di annullamento in autotutela e, a tal fine, sosteneva di svolgere attività alberghiera di ristorazione e somministrazione al pubblico presso la sede di Chieri, Villa Les Reves, in via Santa Margherita n.14, raccogliendo altresì l’interesse di coppie di nubendi per lo svolgimento di cerimonie da tenersi anche in altri luoghi, come l’adiacente Villa Santa Margherita, sita in Chieri strada Santa Margherita n. 25.

Con provvedimento del 29 novembre 2016, il Comune respingeva l'istanza di autotutela ritenendo, invece, che la società svolgesse presso la Villa Santa Margherita in modo stabile un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, incompatibile con la destinazione d’uso residenziale dell’immobile. Il comune di Chieri, previo parere richiesto alla Regione Piemonte, inoltre, contestava alla società una confusione tra la gestione dei locali della Villa Santa Margherita e l’attività di catering svolta dalla Winnamir Ltd, concludendo che la società svolgesse di fatto un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso i locali di Villa Santa Margherita che, avendo destinazione residenziale, non erano a tal fine idonei.

La Winnamir Ltd adiva allora il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte per l’annullamento dei suddetti provvedimenti e per il risarcimento del danno che asseriva avere subito in conseguenza dell’adozione dell’ordinanza n. 240 del 2016.

Il Tribunale, con sentenza n. 393 del 2018, rigettava il ricorso qualificando in wedding planning l’attività svolta dalla ricorrente, atteso che nel corso del processo era emerso che la società non svolgeva un’attività di catering presso il domicilio del consumatore, ma offriva una serie di servizi matrimoniali all inclusive (wedding planner professionale, animazione, allestimento floreale, stampa menù e partecipazioni, abiti per gli sposi, fedi nuziali, auto e sevizio fotografico e viaggio di nozze), tra cui la somministrazione al pubblico di cibi e bevande presso la Villa Santa Margherita.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.