Accolto l'appello della Editrice 21: fondata la domanda di risarcimento del danno
Pubblicato il: 6/5/2023
Nel contenzioso, la società Editrice 21 S.r.l. è affiancata dall'avvocato Salvatore Mileto.
La società Editrice 21 S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma dell sentenza del TAR Lazio n. 9845/2018.
Con sentenza n. 9845 del 2018 il T.A.R. del Lazio, sezione III, ha accolto il ricorso avverso il silenzio proposto dall’odierna appellante, e contestualmente ha respinto la domanda di risarcimento del danno presentata nel medesimo ricorso. La sentenza indicata è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
L’appellante contesta la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui si è pronunciato anche sulla domanda risarcitoria invece di disporre il mutamento del rito e fissare una successiva udienza pubblica ai fini della trattazione e decisione della stessa. In particolare, ha sostenuto che siano evidenti l’error in procedendo nonché la violazione al diritto di difesa della parte in ragione del fatto che essa non ha prodotto documenti, fondamentali per la prova del danno, confidando che il collegio avrebbe, nel rispetto dell’art 117 co. 6 cod. proc. amm., disposto il mutamento del rito e fissato una successiva udienza per la trattazione della domanda risarcitoria.
L’appellante ha inoltre rilevato l’illegittimità della motivazione con cui la sentenza impugnata ha rigettato la domanda risarcitoria, nello specifico nella parte in cui ha stabilito che il risarcimento non sia dovuto “non essendo allo stato giuridicamente apprezzabili i pregiudizi dedotti". L’utilizzo di tale espressione (“allo stato”) evidenzierebbe come anche il Tar abbia implicitamente riconosciuto che la domanda risarcitoria non fosse pronta alla decisione. La ricorrente pertanto ha ritenuto che la sentenza impugnata meriti di essere annullata e che la causa venga restituita al primo giudice ai sensi dell’art 105 c.p.a.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado con rinvio della causa al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.