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Accolto il ricorso di Ser.Com circa l'affidamento dei servizi di controllo e tutela del traffico urbano nel comune di Cassano all'Ionio


Pubblicato il: 6/5/2023

Nel contenzioso, la società Ser.Com è affiancata dagli avvocati Alfredo Contieri e Walter Perrotta; Engine S.r.l. è assistita dagli avvocati Lucia Carrozza, Aristide Police, Fabrizio Fracchia e Massimo Occhiena.

La società Ser.Com ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 2333/2022 concernente l'esito della procedura di gara, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016, mediante piattaforma e-procurement dell’Ente, per l’affidamento del servizio di “noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 3 sistemi omologati per il controllo della velocità ai sensi dell’art. 142 CdS, affidamento dei servizi di supporto all’attività di gestione del ciclo sanzionatorio inclusa la fornitura del relativo software gestionale, l’attività in concessione di recupero coattivo delle somme non oblate nei modi e nei termini prescritti dal CdS nonché eventuale supporto legale”.

La stazione appaltante, con determinazione n. 7564/2022 del 15.3.2022 escludeva dalla gara il RTI Ser.com Sorgert così motivando: “…constatata la mancata allegazione della dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria e del contratto di avvalimento tra il concorrente e l’impresa SOGERT SRL, si determina la esclusione del raggruppamento temporaneo d’impresa inadempiente, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, dalla gara pubblica descritta in oggetto ed indetta dal comune di Cassano all’Ionio”.

La stazione appaltante ha escluso la ricorrente sul presupposto che la stessa non fosse in possesso del requisito di cui al punto 5.3 del disciplinare e avesse omesso di produrre documentazione di avvalimento interno con la Società Sogert necessaria a provare, in capo alla mandataria, il possesso del requisito in questione.

La Ser.Com, quindi, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha impugnato innanzi al TAR Calabria, il provvedimento di esclusione.

Il TAR Calabria, Catanzaro, con sentenza n. 2333 del 22.12.2022, ha rigettato il ricorso proposto da Ser.com che ha quindi proposto appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 2333/2022, accoglie il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti e respinge il ricorso incidentale.