Siram vince nel contenzioso avanzato da Suez Italy
Pubblicato il: 6/3/2023
P.MMS Legal, con il co-founder Massimiliano Mangano e la senior associate Lucia Interlandi, ha assistito Siram; Suez Italy S.p.A. e So.T.Eco. S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Luciano Ancora e Francesco Migliarotti; AMAP S.p.A. è difesa dall'avvocato Giovanni Immordino.
Il TAR Sicilia – Palermo (terza sezione), con la sentenza 29 maggio 2023, n. 1780, ha respinto il ricorso proposto dalla Suez Italy e da So.t.eco per l’annullamento dell’aggiudicazione della gara bandita da Amap, società che gestisce il servizio idrico integrato in 35 Comuni dell’area metropolitana di Palermo, avente ad oggetto “i servizi di conduzione, sorveglianza, controllo e lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane” e di cui era risultato aggiudicatore il RTI Siram-Cogei.
Il valore del bando partiva da una base d’asta di 35,9 milioni di euro, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo ai sensi degli artt. 95 comma 2 e 122 del d.lgs. n. 50/2016.
Il TAR, accogliendo le argomentazioni di Siram, ha respinto il ricorso con il quale si censurava l’asserita anomalia dell’offerta della società, e affermato che le argomentazioni spese dalle ricorrenti non dimostravano l’esistenza di profili di manifesta e macroscopica erroneità del giudizio valutativo, tale da rendere palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
Ciò in quanto il giudizio sintetico di congruità espresso dal responsabile del procedimento derivava da considerazioni legate alla produttività marginale dei fattori produttivi, le quali giustificano, secondo l’apprezzamento tecnico-discrezionale della stazione appaltante, la praticabilità economica del ribasso offerto, permettendo all’operatore economico offerente di mantenere adeguati standard di produzione a prezzi sostenibili e sostanzialmente remunerativi, a dispetto degli elevati costi della manodopera.
Pertanto, avendo riguardo alla motivazione del giudizio di congruità, non sono stati considerati pertinenti i rilievi di cui al ricorso, in quanto gli stessi prescindono dalla produttività marginale dell’impresa e dai valori di marginalità media ponderata riportati nell’offerta tecnico-economica, per concentrarsi piuttosto sul diverso parametro (astratto) del rapporto costi delle forniture/manodopera, peraltro sovrastimando l’entità di tale rapporto rispetto ai dati dichiarati dall’offerente.
In conclusione, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la società ricorrente a rifondere ad AMAP S.p.A. e a SIRAM s.p.a. le spese del giudizio, che liquida per ciascuna di esse in € 10.000,00 (diecimila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.