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Accolto il reclamo della ASD Flaminia Civita Castellana


Pubblicato il: 6/6/2023

Nel contenzioso, la società ASD Flaminia Civita Castellana è affiancata dall'avvocato Jennyfer Bevilacqua.

La società A.S.D. Flaminia Civita Castellana ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 200, inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo, in relazione alla gara Flaminia Civita Castellana/Città di Castello SSDARL del 7.05.2023 (cfr Com. Uff. n.135 del 09.05.2023), con la seguente motivazione "Per mancanza dell'ambulanza e della relativa richiesta".

La società reclamante sostiene, negli atti di giudizio, l'insussistenza delle violazioni contestate e produce: copia della richiesta della presenza dell'ambulanza; copia della fattura della Croce Rossa per il servizio prestato in occasione della gara; foto che evidenziano la presenza dell'ambulanza e degli operatori della Croce Rossa.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

La Corte, pur in presenza degli elementi oggettivi prodotti dalla società reclamante, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della questione controversa, il signor Michele Giordano, arbitro della gara, il quale ha confermato la presenza dell'ambulanza negli spazi limitrofi al terreno di gioco.

Pertanto, viene a cadere in radice il presupposto fattuale della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

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