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Dichiarata l'improcedibilità del ricorso del Comune di Marigliano


Pubblicato il: 6/6/2023

Nel contenzioso, il Comune di Marigliano è difeso dall'avvocato Giuseppe Russo; il Sig. Alessandro Guzzo è assistito dall'avvocato Domenico Vitale; la Città Metropolitana di Napoli è affiancata dagli avvocati Vera Berardelli e Massimo Maurizio Marsico.

Il sig. Guzzo Alessandro è comproprietario, insieme al sig. Guzzo Pietro Giovanni, di alcuni terreni siti nel Comune di Marigliano. La Provincia di Napoli, con decreto del 14 maggio 1990, n. 71, approvava il piano regolatore generale del suddetto Comune, con stralcio di alcune aree, che, pertanto, erano sottoposte al regime delle zone bianche. Il Comune, con delibera 22 settembre 2011, n. 94, adottava il nuovo strumento urbanistico che, però, la Provincia non approvava per difetto di coerenza.

I terreni dei sig.ri Guzzo, essendo stati, in parte, “stralciati” dal piano regolatore generale sono rimati privi di classificazione urbanistica. La sig.ra Acampora Maria, dante causa dei sig.ri Guzzo, a fronte dell’inerzia del Comune aveva chiesto, ai sensi dell’art. 39 della legge della Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16, l’intervento sostitutivo della Provincia di Napoli, che, con atto del 25 febbraio 2014, n. 1501, ha nominato il commissario ad acta al fine di provvedere alla riclassificazione dell’area.

Il Comune successivamente ha adottato le determinazioni 28 febbraio 2014, n 22 e n.4426. I sig,ri Guzzo hanno proposto, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, azione avverso il silenzio nei confronti del Comune di Marigliano per non avere proceduto alla riclassificazione dei suddetti terreni.

Il Tar, con sentenza 20 dicembre 2017, n. 5978: ha dichiarato inammissibile l’azione avverso il silenzio, in quanto il Comune, prima dell’instaurazione del processo, con le suddette determinazioni numeri 22 e 4426 del 2014, ha rigettato la domanda; ha dichiarato illegittime tali determinazioni, in quanto, pur riconoscendo la sussistenza di un obbligo a provvedere all’adozione di una idonea disciplina urbanistica addivengono ad un diniego nonostante il contenuto inequivoco delle osservazioni presentate dagli interessati, ed ha fissato il termine di duecentoquaranta giorni dalla comunicazione della sentenza per la classificazione dell’area dei ricorrenti.

Il Comune ha impugnato tale sentenza, rilevando che gli atti impugnati sono legittimi, avendo il Comune, per evitare discriminazioni, rigettato le istanze di riclassificazione al fine di procedere ad una riclassificazione complessiva delle aree.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando: dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello principale e dell’appello incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.