Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso di Immobiliare Villa Rocca in materia di ampliamento di edifici ambulatoriali


Pubblicato il: 6/8/2023

Nel contenzioso, la società Immobiliare Villa Rocca S.r.l. è affiancata dall'avvocato Roberto Damonte; il Comune di Lavagna è difeso dall'avvocato Matteo Repetti; Asl 4 Chiavarese è assistita dall'avvocato Luigi Cocchi.

La società Immobiliare Villa Rocca S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Liguria n. 65/2019, concernente la domanda di annullamento del permesso di costruire n. 9 del 18 febbraio 2014, prot. n. 5314, relativo a "I variante a p.e. 2740/2010 - ampliamento mediante sopraelevazione di palazzina per ambulatori"' in via Don Bobbio a Lavagna, Fg. 2, mapp. 516; del permesso di costruire n. 55 del 13 agosto 2010, prot. n. 27775, relativo a "Edificazione palazzina per ambulatori", in via Don Bobbio Fg. 2 Mapp. 516; la domanda di accertamento e condanna del Comune di Lavagna e della controinteressata ASL 4 "Chiavarese" al risarcimento dei danni patiti e patiendi”.

In data 13 agosto 2010, il Comune rilasciava all'A.S.L. n. 4 "Chiavarese" il permesso di costruire (n. 55) per la realizzazione di una “palazzina ambulatori e servizi” destinata a day hospital psichiatrico a supporto del polo ospedaliero esistente. Con istanza del 22 maggio 2014, la società immobiliare chiedeva l’annullamento d’ufficio, ex art. 21-nonies della 1egge n. 241/90, del titolo autorizzativo n. 55/2010, nonché la declaratoria di decadenza dello stesso titolo ai sensi dell'art. 15, c. 2, d.p.r. n. 380/2011.

Ritenendo il titolo edilizio in variante affetto da gravi vizi di illegittimità - in quanto rilasciato dal Comune in (presunta) violazione dell'indice edificatorio, degli standard per parcheggi, delle distanze minime, degli obblighi di versamento degli oneri di costruzione e in assenza del nulla osta idraulico prescritto per le aree a rischio idraulico qual è quella in questione – la società Immobiliare Villa Rocca impugnava i suindicati provvedimenti innanzi al T.a.r.

Il T.a.r. per la Liguria, con sentenza n. 65 del 28 gennaio 2019: dichiarava il difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero dell’interno (Corpo dei vigili del fuoco), non avendo quest’ultimo adottato atti lesivi della sfera giuridica di parte ricorrente; dichiarava inammissibile il ricorso principale proposto avverso la domanda di annullamento del permesso di costruire n. 55 del 2010, per non avere la società ricorrente provveduto tempestivamente ad impugnare il permesso a costruire; dichiarava inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, siccome proposto avverso atto privo di natura provvedimentale; respingeva il ricorso principale ritenendo infondati i sei motivi di gravame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società Immobiliare Villa Rocca s.r.l. al pagamento delle spese processuali di appello che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e spese generali, di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore in favore del comune di Lavagna ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore della Asl 4 “Chiavarese”.