Respinto il ricorso di Immobiliare Aprovitola contro il Comune di Orta di Atella
Pubblicato il: 6/9/2023
Nel procedimento, la società Immobiliare Aprovitola S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luciano Pennacchio e Domenico Pennacchio; il Comune di Orta di Atella è difeso dall'avvocato Angelo Migliozzi.
Immobiliare Aprovitola s.p.a., con ricorso in primo grado, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza n. 71 del 4 dicembre 2009 con la quale il Comune di Orta di Atella ha disposto l'annullamento del Permesso di Costruire n. 59 del 19 aprile 2005 (della successiva variante del 19 aprile 2005, nonché della DIA presentata dalla medesima società in data 5 agosto 2015) per la costruzione di un parco residenziale.
La ragione fondamentale del provvedimento di annullamento d’ufficio risiedeva nel fatto che i titoli abilitativi erano stati rilasciati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo.
Il cuore delle censure articolate dalla Immobiliare Aprovitola s.p.a. faceva leva sulla considerazione per cui, venendo nel caso di specie in rilievo un intervento edilizio diretto in area totalmente urbanizzata, non sarebbe stata necessaria la previa approvazione di uno strumento attuativo. Veniva inoltre contestato il mancato adeguato contemperamento, in sede di esercizio dei poteri di autotutela, tra le ragioni di interesse pubblico e il legittimo affidamento del privato, specie in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso per l’adozione dell’atto di secondo grado.
Il TAR per la Campania respingeva il ricorso in conformità ai suoi numerosissimi precedenti, aventi per oggetto provvedimenti di annullamento d'ufficio di titoli abilitativi edilizi rilasciati nel Comune di Orta di Atella senza l'intermediazione degli strumenti urbanistici attuativi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione. Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore del Comune di Orta di Atella, delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 6000,00 (seimila/00), oltre accessori come per legge.