Pronuncia del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di titolo all'abilitazione conseguito all'estero
Pubblicato il: 6/10/2023
Nel contenzioso, il Sig. Mattia Diocleziano è affiancato dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.
Il Signor Mattia Diocleziano e impugnava l’ordinanza ministeriale (O.M.) n. 112/2022 di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto nella parte in cui all’art. 7, comma 4, lettera e) prevede che i docenti, come l’interessato, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all’estero e siano ancora in attesa di riconoscimento dello stesso, non possano utilmente inserirsi in I fascia delle graduatorie GPS e non possano effettuare la scelta delle sedi, né accedere alla procedura amministrativa di nomina, fino allo scioglimento della riserva riguardante la valenza abilitante del titolo straniero.
L’appellante esponeva che quello impugnato è un atto generale, il cui annullamento implicherebbe l’eliminazione di ogni ulteriore effetto lesivo dallo stesso generato, ivi compresa la revoca o la rettifica dei suddetti atti sopravvenuti e meramente esecutivi (ovverosia le graduatorie).
Successivamente, l’appellante proponeva, quindi, ricorso per motivi aggiunti, impugnando le graduatorie, emesse in esecuzione dell’O.M. n. 112/2022, quale atto conclusivo della procedura, prospettando l’illegittimità derivata delle graduatorie stesse.
Il TAR, con la sentenza appellata, ha dichiarato il ricorso ed i motivi aggiunti “inammissibili per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario”, sull’assunto che la causa sarebbe riconducibile alla fase di costituzione del rapporto di lavoro e non a quella di formazione delle graduatorie, con conseguente configurabilità non di un interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo.
L'appello censura la declinatoria di giurisdizione, deducendo che lo scopo perseguito con il proposto ricorso è l’annullamento di una clausola lesiva, contenuta in un atto di portata generale. Evidenzia che la giurisdizione è del Giudice Amministrativo, quando è contestata la regolamentazione delle graduatorie e si chiede l’annullamento dell’atto amministrativo e, solo come diretta conseguenza, l’adeguamento delle graduatorie stesse. In tale situazione, al fine dell’individuazione della giurisdizione, la graduatoria, non rileva come atto di gestione in sé, ma come mera proiezione applicativa di un inesatto esercizio del potere di organizzazione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tar per il Lazio (Sezione Terza) n. 16545/2022, dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso di primo grado e rimette la causa al medesimo Tar, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 3, c.p.a.