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Improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: respinto l'appello di GORI S.p.A.


Pubblicato il: 6/10/2023

Nel procedimento, GORI - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A. è affiancata dagli avvocati Alessandro Lipani, Carlo Mirabile, Mario Percuoco, Eugenio Bruti Liberati; l'Associazione Federconsumatori Campania è assistita dagli avvocati Francesco Miani e Giuseppe Grauso.

La società GORI ha avanzato ricorso nei confronti del Commissario Straordinario del Soppresso Ente D'Ambito Sarnese Vesuviano, Comune di Fisciano, Comune di Castel San Giorgio, per la riforma della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 4846/2015.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per motivi aggiunti presentato dalla parte appellata avverso la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese-Vesuviano n.43 del 30 giugno del 2014, con cui sono stati approvati i conguagli relativi al periodo 2003/2011 in favore del gestore del servizio idrico integrato G.O.R.I. S.p.A. per un importo di euro 122.495.027.

In diritto si osserva che, con la legge regionale n.1 del 2016 è stata modificata la legge regionale n.15 del 2016, aggiungendo, il comma 9 bis al comma 9 dell’art.21 che prevede che, in sede di prima attuazione della citata legge 15, in materia di tariffe per il servizio idrico, “gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d’Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente”( art. 7, comma 3, lett. d ).

La modifica normativa, dunque, aveva reso inefficace il provvedimento annullato dal giudice di prime cure perché imponeva di attendere, per la determinazione delle suddette tariffe, le deliberazioni dell’istituendo Ente idrico Campano che, nelle previsioni della legge, era destinato a sostituire gli Enti d’Ambito contestualmente soppressi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.