Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso del Comune di Milano
Pubblicato il: 6/12/2023
Nel contenzioso, il Comune di Milano è affiancato dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Maria Lodovica Bognetti e Giuseppe Lepore; la società Cima Tosa S.r.l. è assistita dagli avvocati Angelo Clarizia e Stefano Soncini.
Il Comune di Milano ha avanzato ricorso per l'annullamento, previa sospensione, della sentenza del T.a.r. Lombardia, sede di Milano, sez. II, 11 aprile 2022 n. 818, che ha accolto il ricorso n. 170/2015 R.G. proposto per l’annullamento del provvedimento 20 ottobre 2014, senza numero di protocollo, comunicato via pec il giorno 31 ottobre 2014, con il quale la Direzione centrale sviluppo del territorio, Settore pianificazione urbanistica generale,Servizio gestione e pianificazione generale del Comune di Milano ha respinto la richiesta, presentata dalla Cima Tosa S.r.l. il giorno 5 agosto 2014 per ottenere l’annotazione dei propri diritti edificatori nel registro delle cessioni ed il rilascio del relativo certificato; di ogni altro atto alto stesso presupposto, conseguente e comunque connesso e in particolare.
Si controverte della possibilità di far constare e in caso affermativo si tratta di accertare entro quali limiti, sul registro delle cessioni dei diritti edificatori istituito in Comune di Milano, ai sensi dell’art. 11 comma 4 della l.r. Lombardia 11 marzo 2005 n.12, le vicende, intese in senso ampio, relative ad un terreno di proprietà della ricorrente appellata.
Dalla reiezione della domanda di annullamento segue la reiezione anche della domanda risarcitoria subordinata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.7310/2022 R.G.), così provvede: accoglie in parte l’appello principale e lo dichiara inammissibile nella parte restante; respinge l’appello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di I grado (T.a.r. Lombardia Milano n.170/2015 R.G.); compensa per intero fra le parti le spese del processo.