Ridotta la sanzione alla Paganese Calcio 1926
Pubblicato il: 6/12/2023
Nel contenzioso, la società Paganese Calcio 1926 è affiancata dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi.
La società Paganese Calcio ha avanzato reclamo per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0165/TFN-SD/2022-2023 del 28.04.2023.
La vicenda prendeva avvio dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. del 16 giugno 2022, con cui la Procura Federale apprendeva del mancato deposito da parte della società Paganese Calcio 1926 S.r.l., entro i termini perentori, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulle semestrali di cui all’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF.
L’attività istruttoria e i fatti riportati nella comunicazione di conclusione delle indagini evidenziavano – secondo la Procura federale - comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dagli organi societari. Da tale comportamento conseguiva, dunque, la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, della società Paganese Calcio 1926 S.r.l., alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei confronti o interesse dei quali era espletata l’attività sopra contestata, così come disposto anche dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF.
La Paganese Calcio 1926 Srl ammetteva sia l’inadempimento in relazione al mancato deposito delle relazioni contenenti il giudizio della società di revisione, sia il mancato adempimento dell’accordo formalizzato con la Procura Federale. Per entrambi gli inadempimenti invocava la dimenticanza e/o l’errore scusabile oltre che il ricorrere di circostanze eccezionali idonee ad escludere la propria responsabilità. Per tali motivi chiedeva il ripristino dell’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00), pari a quella configurata nell’accordo inottemperato ex art. 126 CGS, ovvero, in via subordinata, un’ammenda pari ad un massimo del triplo della predetta cifra.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, non condividendo i rilievi difensivi della Società Paganese Calcio 1926 Srl, con decisione n. 0165/TFNSD-2022-2023 del 28 aprile 2023, concludeva per la responsabilità della Società deferita irrogando la sanzione dell’ammenda di euro 14.000,00 (quattordicimila//00), corrispondente alla sanzione base richiesta dalla Procura aumentata di un terzo.
La Corte Federale d'Appello accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società Paganese Calcio 1926 S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00).