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Accolto l'appello del Comune di Parma e respinto quello di Conad Centro Nord


Pubblicato il: 6/12/2023

Nel contenzioso, il Comune di Parma è affiancato dall'avvocato Giuseppe Manfredi; Conad Centro Nord Soc. Coop è assistita dagli avvocati Francesca Giuffrè e Massimo Rutigliano.

Il Comune di Parma e Conad hanno avanzato ricorso, rispettivamente n. 5484 del 2019 e n. 6234 del 2019, entrambi per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 45/2019.

Con ricorso depositato al competente T.a.r. in data 28 maggio 2015, la società cooperativa Conad Centro Nord (in seguito anche Conad) chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Parma aveva respinto la richiesta di revocare il precedente atto di archiviazione del procedimento relativo al PUA a suo tempo presentato dalla ricorrente stessa.

Conad Centro Nord lamentava l’illegittimità del provvedimento sotto diversi profili, chiedendo in via subordinata la restituzione dell’importo della fideiussione all’epoca rilasciata e delle somme versate sulla base dell’accordo di cui all’art. 18 l.r. n. 20/2000 stipulato con il Comune.

All’esito della pubblica udienza del 13 febbraio 2019 è stata respinta dal T.a.r. l’impugnazione del predetto provvedimento ed accolta la domanda di restituzione d’indebito, nonchè dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla richiesta di restituzione relativa alle polizze fideiussorie.

Il Comune di Parma ha impugnato detta sentenza nel capo a sé sfavorevole, chiedendo in via cautelare la sospensione della relativa efficacia. Si è costituita in vista dell’udienza sull’istanza cautelare la società Conad, chiedendo il rigetto dell’appello e dell’annessa istanza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui due appelli riuniti, come in epigrafe proposti, accoglie l'appello del Comune di Parma e respinge l’appello di Conad Centro Nord Società Cooperativa e per l'effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, respinge la domanda di restituzione accolta in primo grado. Condanna Conad Centro Nord Società Cooperativa al rimborso delle spese di entrambi gli appelli, liquidate onnicomprensivamente in euro 6.000,00 (seimila) oltre accessori di legge, in favore del Comune di Parma.