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Dichiarato improcedibile il ricorso della Casa di Cura Villa S. Anna


Pubblicato il: 6/13/2023

Nel contenzioso, Casa di Cura Villa S. Anna S.p.A. è affiancata dall'avvocato Aldo Fera; Regione Calabria è difesa dall'avvocato Angela Marafioti e Igreco Ospedali Riuniti è assistito dall'avvocato Oreste Morcavallo.

La Casa di Cura Villa S.Anna S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 435/2023.

Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza appellata, la ricorrente ha impugnato i decreti commissariali che definiscono i livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni erogate dalla rete di assistenza ospedaliera privata accreditata con oneri a carico del SSR – triennio 2022-2024.

La sentenza n. 435 del 2023, di tenore reiettivo, è stata impugnata dalla Casa di Cura Villa S. Anna S.p.A., la quale ne ha contestualmente chiesto la sospensione negli effetti ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Le controparti Regione Calabria e s.r.l. IGreco Ospedali Riuniti si sono costituite formalmente in giudizio senza svolgere deduzioni difensive.

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impone la declaratoria di improcedibilità dell’appello e, tenuto conto della unitarietà del rapporto processuale, pur articolato in gradi distinti, la conseguente improcedibilità pure dell'impugnativa originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendone venuto meno l'oggetto (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 1° agosto 2018, n. 4741; Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2017, n. 4699).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando ex art. 60 c.p.a. sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l'effetto, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dichiara improcedibile l'appello.