Pronuncia del Consiglio di Stato in materia di concessione di beni infrastrutturali tra Arera, Aimag e le province di Mantova e Modena
Pubblicato il: 6/13/2023
Nel procedimento, Aimag S.p.A. è affiancata dagli avvocati Paola Tanferna, Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti; la Provincia di Mantova è assistita dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi; l'Azienda Speciale ufficio d'ambito della Provincia di Mantova è difesa dall'avvocato David Benedetti.
Con sentenza n. 2230 del 23 novembre 2020 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, ha riunito i ricorsi numeri 966 del 2018 e 2107 del 2019 proposti dalla Aimag s.p.a. (gestore del servizio idrico integrato in ventuno comuni delle province di Mantova e di Modena, nonché società concessionaria di beni infrastrutturali e usufruttuaria di altri beni strumentali allo svolgimento del servizio, tutti di proprietà dei comuni interessati); accolto il ricorso n. 966 del 2018 e annullato la deliberazione dell’Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 79/2018 /R/idr dell’8 febbraio 2018; rigettato il terzo motivo del ricorso n. 2107 del 2019; accolto il primo ed il secondo motivo del ricorso n. 2107 del 2019 e annullato la deliberazione dell’Arera n. 294/2019/R/idr del 2 luglio 2019; compensato tra le parti le spese di lite.
In sinesi il T.a.r. ha annullato le citate delibere nella parte in cui, conformandosi alle relative predisposizioni tariffarie, hanno approvate le tariffe senza richiedere i necessari approfondimenti istruttori relativi al riconoscimento alla Aimag s.p.a. delle componenti a copertura dei costi delle immobilizzazioni di terzi; è stata invece respinta l’impugnazione contro la riallocazione di parte dei conguagli, correttamente differita alle annualità successive.
Con tre ricorsi ritualmente notificati e depositati l’Arera (ricorso n. 1713 del 2021), la Provincia di Mantova (1846 del 2021) e dell’Azienda speciale ufficio d’ambito della Provincia di Mantova (1926 del 2021) hanno interposto tre distinti appelli avverso la su menzionata sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sui riuniti appelli, come in epigrafe proposti, li respinge; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio; condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre agli oneri di legge.