Obbligo di provvedere dell'amministrazione di San Benedetto del Tronto
Pubblicato il: 6/13/2023
Nel contenzioso, la società Areamare S.r.l. è affiancata dall'avvocato Massimo Ortenzi; il Comune di San Benedetto del Tronto è assistito dall'avvocato Stefano Orena.
Il giudizio ha ad oggetto il silenzio-inadempimento/inerzia serbato del comune di San Benedetto del Tronto nei confronti della diffida inviata in data 29 settembre 2021 dalla società AreaMare s.r.l.; la mancata conclusione del procedimento di approvazione della variante al p.r.g., secondo quanto previsto con delibera di giunta comunale prot. n. 37/2017; l’accertamento dell’obbligo del Comune di San Benedetto del Tronto di rispondere all’istanza dell’AreaMare s.r.l. e di provvedere in merito al procedimento di valutazione della proposta di variante; la condanna del comune di San Benedetto del Tronto alla valutazione e all’adozione di quanto richiesto con atto di diffida del 29 settembre 2021.
A fronte dell'inerzia serbata dal comune, la società ha spiegato ricorso innanzi al T.a.r. per le Marche articolando due motivi per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Si è costituito il comune di San benedetto del Tronto, eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso.
Il T.a.r., con sentenza n. 408 del 7 luglio 2022: ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal comune; nel merito, ha respinto il ricorso compensando le spese.
Ha appellato la società AreaMare s.r.l. che, nel reiterare le censure di primo grado, deduce: errata applicazione dell’art. 2, legge n. 241 del 1990; illogicità della sentenza; inerzia del Comune di San Benedetto del Tronto; mancato riscontro alle diffide.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza della parte interessata nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Per il caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il Prefetto di Ascoli Piceno che provvederà nei termini di cui in motivazione. Condanna il comune di San Benedetto del Tronto al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio che si liquidano, in favore della società AreaMare s.r.l., in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge e spese generali.

