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Respinto il ricorso di Invitalia in materia di agevolazioni per costituzione di nuova impresa


Pubblicato il: 6/15/2023

Nel procedimento, Invitalia è affiancata dagli avvocati Cristiana Casetta e Paola Nunziata; Mf Tortora Sas di Tortora Fabio & C. è assistita dagli avvocati Vincenzo D'Errico, Saveria Rosaria Ferraro.

Invitalia ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 743/2016.

Il contenzioso ha ad oggetto la deliberazione del 15 settembre 2015 dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa con la quale è stato disposto il non accoglimento della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al d.lgs. 21 aprile 2000 n. 185 giacché la società proponente è stata costituita in data 19 novembre 2009, ha presentato domanda in data 24 dicembre 2014 e pertanto non è di nuova costituzione.

In particolare, la domanda “non è accoglibile per mancanza del requisito di novità dell’iniziativa; infatti l’art. 5 della legge 180 del 11/11/2011 (Statuto delle imprese) definisce “nuova” l’impresa” con meno di cinque anni di attività, riferendosi esplicitamente alla costituzione della società e non alla data di attivazione della stessa”.

La ditta interessata ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, la citata deliberazione articolando un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 185 del 21 aprile 2000 e dell’art. 5 della l. n. 180 dell’11 novembre 2011, la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013, la illogicità e contraddittorietà della motivazione, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione.

Secondo la tesi della ricorrente non si rinviene nella disposizione alcuna indicazione circa il limite temporale entro cui avrebbe dovuto essere costituita la società; invero, quando la legge n. 185 del 2000 (in particolare artt. 3 e 10 bis) ha voluto che fosse presente tale requisito lo ha espressamente previsto.

Con la sentenza n. 743 del 2016, il T.a.r. per la Campania ha accolto il ricorso ritenendo che il “fattore dinamico costituito dall’essere la società in attività e non solo meramente costituita, si trae proprio dall’art. 5 della L. n. 180/2001 erroneamente applicato nel provvedimento impugnato, ove si consideri il suo tenore testuale, a termini del quale “si definiscono , comunque specificate, le imprese che hanno meno di cinque anni di attività”, annettendosi pertanto decisiva rilevanza alla circostanza che la società sia in “attività”, ossia che operi”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello r.g.n. 6429/2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Condanna la ditta Mf Tortora Fabio & C. alla refusione all’appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in euro 6.000,00 (seimila), oltre accessori come per legge.

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