Accolto l'appello del Comune di Fabriano contro la società Agrifaber
Pubblicato il: 6/15/2023
Nel contenzioso, il Comune di Fabriano è difeso dall'avvocato Michela Ninno; la società Agricola Agrifaber è difesa dagli avvocati Galileo Omero Manzi e Stefano Filippetti.
Il Comune di Fabriano ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza breve del TAR Marche n. 170/2022.
Il giudizio ha ad oggetto in via principale, la domanda di annullamento del provvedimento datato 2 febbraio 2022 Pratica S.u.a.p. n. 1090/2020, con cui il comune di Fabriano ha disposto in autotutela l’annullamento del silenzio assenso (asseritamente) formatosi sulla domanda di permesso di costruire presentata in data 22 dicembre 2020 dalla società Agrifaber per la realizzazione di tre capannoni per allevamento zootecnico non industriale di carni bianche, mediante ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di altrettanti edifici preesistenti collabenti in precedenza destinati a stalle; in via subordinata, l’accertamento del diritto della società Agrifaber a vedere esitata favorevolmente la suindicata domanda di permesso di costruire, sussistendone i presupposti di cui all’art 3, comma 1, lett. d) ed all’art 20 del d.p.r. n. 380/2016.
La società Agrifaber ha impugnato innanzi al T.a.r. per le Marche il provvedimento 2 febbraio 2022, n. 1090/2020, con un unico, articolato, motivo di gravame, così compendiato: violazione di legge, errata interpretazione ed applicazione dell’art 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
Il T.a.r. per le Marche, con sentenza del 18 marzo 2022, n. 170, ha accolto il ricorso e compensato le spese. Ha appellato il comune di Fabriano.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge, nei termini di cui in motivazione, il ricorso di primo grado n. 95/2022 proposto da Agrifaber Società Agricola a.r.l.