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Inammissibilità dell'appello di Fondazione Campus Studi Martino


Pubblicato il: 6/15/2023

Nel contenzioso, la Fondazione Campus Studi Martino è affiancata dall'avvocato Laura Mezzena; Regione Lombardia è difesa dall'avvocato Alessandra Zimmitti.

La Fondazione Campus Studi Martino ha avanzato ricorso per la riforma del TAR Lombardia 1455/2022.

Con il ricorso di appello in esame l’appellante impugna due decisioni del giudice di primo grado: in particolare la sentenza del TAR Lombardia, sez. II, n. 1455 del 22.6.2022 (di cui al ricorso Tar 748/2022) nonché la sentenza del TAR Lombardia sez. II, n. 674/2022, del 25.3.2022 (di cui al ricorso Tar 162/2022).

Parte appellante propone ricorso per i seguenti motivi: errata decisione in quanto pronuncia estranea all’oggetto del ricorso di primo grado (sul silenzio); errata decisione anche in relazione alla mancata impugnazione delle decisioni della Regione Lombardia del 28.9.2021 e 16.2.2021; sulle spese di cui alla sentenza n.674/2022 del Tar Lombardia-Milano.

In sede ricorso di primo grado l’appellante ha ritenuto che la Regione Lombardia, ricorrendo i presupposti di legge, è obbligata a sottoscrivere la convenzione tipo ai sensi dell’art. 18 d.P.R.380/2001 e ritenendola inadempiente ha chiesto al Tar di dichiarare l’obbligo della Regione di sottoscrivere.

Con la sentenza Tar 1455/2022 il giudice di primo grado ha ritenuto che la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione regionale è invece infondata in fatto, poiché in realtà la Regione si è pronunciata – negativamente – sulle istanze della Fondazione e quest’ultima non ha impugnato nei termini di decadenza i provvedimenti di diniego. Né, ha ritenuto il giudice di primo grado, varrebbe a superare l’onere di impugnazione l’eventuale reiterazione di istanze dal medesimo contenuto, considerato che l’amministrazione si era già pronunciata e non vi sarebbe alcun ulteriore obbligo di provvedere espressamente. Il motivo è inammissibile in quanto la censura è generica e viola il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, lett. d) c.p.a.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, nei sensi di cui in motivazione, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge.

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