Respinto il ricorso per irragionevolezza della scelta pianificatoria
Pubblicato il: 6/15/2023
Nel procedimento, la società Pineta delle Conchiglie di Giuseppe Catamo & C S.n.c. è difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo; il Comune di Sannicola è assistito dall'avvocato Roberto Gualtiero Marra.
La società Pineta delle Conchiglie di Giuseppe Catamo & C S.n.c. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 1657/2016.
Il presente giudizio è stato promosso dalle società Pineta delle Conchiglie di Giuseppe Catamo & C. s.n.c. e dalla Catamo s.n.c. Esso ha ad oggetto la domanda di annullamento dei seguenti atti: delibera di consiglio comunale 30 gennaio 2007 n. 6, recante approvazione del piano urbanistico generale del comune di Sannicola; delibera di G.R.P. 5 settembre 2006 n. 1308 di controllo di compatibilità di cui all’art. 11, commi 7 e 8, della L.R. Puglia n. 20/2001; delibera di consiglio comunale 6 marzo 2004 n. 2 di esame delle osservazioni; delibera di consiglio comunale 26 settembre 2003 n. 27 di adozione del piano urbanistico generale del comune di Sannicola.
Le società impugnavano gli atti innanzi al T.a.r. per la Puglia (sede di Lecce), ritenendoli viziati da eccesso di potere per difetto di motivazione e per irragionevolezza della scelta pianificatoria, difetto di istruttoria, violazione del d.m. n. 1444/68, violazione delle prescrizioni dettate dalla delibera di giunta regionale n. 1308/06, contraddittorietà.
Il T.a.r. per la Puglia, con sentenza n. 1657 del 4 novembre 2017, respingeva il ricorso e compensava le spese.
Hanno appellato le due società, che censurano la sentenza per “omessa, errata e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; illegittimità degli atti impugnati perché viziati da eccesso di potere per difetto di motivazione e per irragionevolezza della scelta pianificatoria; difetto di istruttoria; violazione del d.m. n. 1444/68; violazione delle prescrizioni dettate dalla delibera di GR n. 1308/06; contraddittorietà”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: respinge l’appello principale, accoglie l’appello incidentale nei sensi di cui in motivazione. Condanna le società appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio che si liquidano, in favore del comune di Sannicola, in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge e spese generali.