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Inammissibilità del ricorso di Nuova Pizzeria Napoletana


Pubblicato il: 6/16/2023

Nel contenzioso, la società Nuova Pizzeria Napoletana S.r.l. è affiancata dall'avvocato Edoardo Brusco; il Comune di Castiglione della Pescaia è difeso dall'avvocato Daniele Falagiani.

Nuova Pizzeria Napoletana ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza n. 5246/2022 del Consiglio di Stato che, riformando la sentenza n. 225 del 10 febbraio 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado dalla ricorrente contro gli atti di introito del canone per la concessione demaniale marittima.

La concessione demaniale n. 3 del 28 ottobre 2013 prevedeva, all’art. 2, che il corrispettivo della concessione era stabilito in € 222.302,94 sulla base dei commi 250/257 dell’articolo unico della legge 296/2006 (finanziaria per il 2006).

L’atto lesivo degli interessi dell’originaria ricorrente, secondo la sentenza revocanda, non era costituito quindi dagli impugnati ordini di introito, meramente esecutivi e contenenti un semplice calcolo matematico del provvedimento concessorio, ma la stessa concessione costituente atto presupposto non impugnato che, firmata senza riserva, prevedeva la determinazione del canone concessorio proprio in applicazione dei criteri previsti dall’articolo 1, comma primo, n. 2 della legge 296 del 2006.

Il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso proposto dal Comune appellante, ha così statuito che la inoppugnabilità della concessione, a causa della mancata tempestiva impugnazione, rende inammissibile il ricorso proposto avverso gli atti di introito, in relazione ai quali non sono fatti valere vizi propri.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per revocazione Nuova Pizzeria Napoletana s.r.l., deducendo invece che la sentenza sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma secondo, n. 4, c.p.c., nel non essersi avveduta, come invece si era avveduto il primo giudice, che essa aveva contestato i canoni in precedenza richiesti e che tale eccezione, relativa alla mancanza di qualsivoglia acquiescenza da parte della ricorrente, era stata ritualmente sollevata dalla società, senza tuttavia essere esaminata dal giudice d’appello, che si sarebbe determinato dunque nel senso della inammissibilità del ricorso sulla base di un evidente, a suo dire, abbaglio dei sensi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, proposto da Nuova Pizzeria Napoletana s.r.l., lo dichiara inammissibile. Condanna Nuova Pizzeria Napoletana s.r.l. a rifondere in favore del Comune di Castiglione della Pescaia le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre gli accessori come per legge.

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