Accolto il ricorso di Costruzioni Generali Nicchio per l'affidamento dell'appalto nel comune di Conca della Campania
Pubblicato il: 6/16/2023
Nel procedimento, la società Costruzioni Generali Nicchio S.r.l. è affiancata dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella; la Comunità Montana Monte Santa Croce è difesa dall'avvocato Massimo Scalfati.
La società Costruzioni Generali Nicchio S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma dell'ordinanza collegiale del TAR Campania n. 07048/2022 con cui è stato rigettato il reclamo proposto dalla medesima società avverso il provvedimento prot. 0139466 del 2.12.2021, adottato dal commissario ad acta, nominato per l’esecuzione della sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. I, 29 maggio 2017 n. 2824.
La Comunità Montanta Monte Santa Croce con determina dell’11 settembre del 2014 del Settore Tecnico, avviava una procedura per indire l’appalto per lavori di straordinaria manutenzione della Strada Comunale Croci nel comune di Conca della Campania. Con determina n. 17/2014 la Comunità Montana provvedeva però alla revoca dell’aggiudicazione, ritenendo le somme rinvenute già impegnate.
Con nota prot.n.1534 del 3 luglio 2018, adottata pertanto pochi giorni prima della pubblicazione della indicata sentenza n. 4598/18, la Comunità Montana richiedeva all’impresa di definire il contenzioso ed il risarcimento dei danni, riattivando l’appalto, adeguandosi a quanto disposto dal Tar e chiedendo che, in via transattiva, l’impresa accettasse a titolo di danno subìto, solo il 50% dei costi dei vari contributi unificati per i cinque giudizi.
Con determinazione prot. n. 115 del 4 dicembre 2018 (depositata il 27.1.2022 in primo grado e successiva all’indicata sentenza del Tar Campania, sez. I. 11 luglio 2018 n. n. 4598) la Comunità, ritenendo non ricorressero motivi ostativi, deliberava pertanto l’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa, impegnando le correlative somme in bilancio.
Nonostante ciò l’Amministrazione non provvedeva alla stipula del contratto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie il reclamo avverso il provvedimento del Commissario ad acta prot. 0139466 del 2.12.2021, ordinando al medesimo commissario ad acta di procedere alla stipula del contratto con parte appellante nei termini indicati in motivazione. Compensa le spese di lite.