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Accolto parzialmente il reclamo di Martino Alessio, ridotta la sanzione della squalifica a tre giornate


Pubblicato il: 6/17/2023

Nel contenzioso, il Sig. Alessio Martino è difeso dall'avvocato Gerardo Russo.

Il Sig. Martino Alessio ha avanzato ricorso per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 135 del 09.05.2023, in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, Team Nuova Florida 2005/Calcio Termoli 1920 del 07.05.2023.

Con detta sentenza, il Giudice Sportivo ha squalificato l’Allenatore del Calcio Termoli 1920, Sig. Alessio Martino, per 4 giornate effettive di gara “Per aver protestato anche con termini irriguardosi all'indirizzo del direttore di gara”.

Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata a suo carico dal Giudice Sportivo rispetto alla condotta da lui mantenuta nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, la riduzione ad una giornata effettiva di gara e, in via gradatamente subordinata, a due o a tre giornate.

In particolare, il tesserato ha sostenuto la totale assenza dell’atteggiamento irriguardoso contestatogli, asserendo essersi trattato esclusivamente di una protesta e di essersi recato a fine gara negli spogliatoi per chiarirsi e chiedere scusa all’Arbitro.

La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Alessio Martino.

Emerge l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflittagli, potendosi ritenere che il Sig. Martino, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il Giudice Sportivo.

Alla luce di ciò, la Corte accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.