Respinto il ricorso di Gtv Audiovisivi per l'utilizzo delle frequenze di radiodiffusione televisiva
Pubblicato il: 6/17/2023
Nel contenzioso, Gtv Audiovisivi S.r.l. è affiancata dall'avvocato Nicola Massafra.
Con l’appello in esame la società appellante impugnava la sentenza n. 4452 del 2017 del Tar Lazio, recante il rigetto dell’originario gravame.
Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società avverso la determina direttoriale prot. n. DGSCER/III/80334 del 13.11.2009, nella parte in cui è stato attribuito il diritto d’uso temporaneo della frequenza CH 69 LATINA e FROSINONE, limitatamente all’area di servizio degli impianti eserciti e compatibilmente con l’assegnazione di SUPERNOVA, escludendo l'area di servizio della provincia di Roma e di Rieti, ed atti connessi, lamentando il completo oscuramento su tutta l'area di servizio di Roma e provincia a seguito dello switch-off. Veniva altresì formulata domanda di risarcimento danni.
All’esito del giudizio di prime cure il Tar dichiarava il ricorso improcedibile per mancata impugnazione della nota prot. 41396 del 22.06.2010 con cui l’Amministrazione, nell’ottemperare al riesame disposto con l’ordinanza cautelare n. 01742/2010, ha confermato gli atti gravati, specificando le ragioni della mancata assegnazione del diritto d’uso del CH 70, in quanto atto idoneo a dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione, avendo l’amministrazione compiuto una nuova istruttoria ed avendo addotto una nuova motivazione.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello: insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e/o erronea applicazione della legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, errore di diritto ed erronea valutazione in merito alla loro natura di atti autonomamente impugnabili quali atto di conferma della nota prot. 41396 del 22.06.2010, in quanto l’atto indicato era privo di definitività; analoghi vizi per l’errore di diritto ed erronea valutazione in merito alla carenza di interesse ed al diritto al risarcimento del danno, violazione dell’art. 34, cod proc amm, conservando l’interesse a fini risarcitori; analoghi vizi in relazione al rigetto della domanda risarcitoria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.