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Respinto il ricorso di Immobileffe per le varianti urbanistiche


Pubblicato il: 6/19/2023

Nel procedimento, la Società Immobileffe è affiancata dagli avvocati Cristiano Baroni ed Elisa Vannucci Zauli; il Comune di Pietrasanta è assistito dall'avvocato Marco Orzalesi.

La società Immobileffe ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 1727/2016.

Detta sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. I, ha respinto il ricorso di primo grado, avente ad oggetto la domanda di annullamento (in parte qua) del nuovo Regolamento urbanistico del Comune di Pietrasanta, approvato con la deliberazione consiliare del 14 luglio 2014 n. 31 (pubblicata sul B.U.R.T. n. 33 del 20 agosto 2014) e, in particolare, dell’art. 40 del predetto Regolamento nonché, ove occorra, della delibera consiliare di adozione del Regolamento urbanistico del 21 febbraio 2013 n. 8.

Secondo la prospettazione della società appellante l’esercizio di attività alberghiera nella predetta struttura avrebbe perso nel tempo la sua convenienza economica, anche in ragione della sua ridotta capacità ricettiva si tratterebbe di una struttura alberghiera inadeguata agli standard richiesti dalla normativa attualmente vigente in materia di strutture ricettive e comunque priva di una superficie fondiaria sufficiente ad un intervento di adeguamento, difettando dei parametri urbanistici minimi per parcheggi, zone verde a corredo e altri servizi analoghi.

La società appellante vorrebbe dunque ottenere lo svincolo della destinazione alberghiera del complesso immobiliare, per poi procedere ad una ristrutturazione edilizia dello stesso e alla sua utilizzazione per usi residenziali.

In sede procedimentale, la società Immobileffe s.p.a. ha formulato una serie di osservazioni, che sono state tuttavia disattese dal Comune di Pietrasanta, in sede di approvazione definitiva del Regolamento urbanistico, con la conseguenza che l’art. 40 del predetto Regolamento è stato approvato dall’organo consiliare nella sua formulazione originaria.

La società Immobileffe s.p.a. ha quindi proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, contestando la legittimità degli atti impugnati (sopra richiamati) con tre articolati motivi. Con la sentenza n. 1727/2016, il T.a.r. per la Toscana ha respinto il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Pietrasanta delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.