Il CdS conferma le irregolarità nei contributi di Azienda Agricola Borsa Elda
Pubblicato il: 6/19/2023
L'Azienda Agricola Borsa Elda è affiancata dall'avvocato Gianluca Mignacca.
L’appellante azienda agricola, ammessa a fruire di contributi comunitari per il pascolamento di aree, riceveva da AGEA l’atto n. 1893 del 13 maggio 2016, con il quale si contestava alla medesima irregolarità relative ai contributi anno 2013 e che contestualmente disponeva, ai sensi dell’art. 33 del D. L.vo 228/2001, la sospensione delle erogazioni cui la medesima era stata nel frattempo ammessa.
A tale provvedimento seguiva l’atto di accertamento definitivo prot. AGEA.2018.31783, dell’11 aprile 2018, con cui AGEA, sul presupposto che una parte delle aree indicate nelle domande di aiuto presentate per gli anni 2013 e 2014 non erano state destinate a pascolo, ha dichiarato l’appellante decaduta dal diritto a percepire i contributi comunitari per gli anni 2013 e 2014 e contestualmente ha chiesto alla medesima la restituzione di €. 520.047,76 euro, e disponendo altresì che in caso di mancato pagamento spontaneo AGEA avrebbe proceduto ad effettuare le compensazioni ex art. 28 del Regolamento UE n. 908/2014.
Avverso tali provvedimenti proponeva ricorso la signora Borsa avanti al TAR Piemonte. Questo, con sentenza n. 1089/2021 respingeva il ricorso ma accoglieva l’impugnazione con riferimento all’atto di accertamento dell’11 aprile 2018, che riteneva essere stato motivato in maniera sostanzialmente astratta, senza indicazione di una argomentata e ricostruibile valutazione dei fatti ritenuti accertati e rilevanti.
Con atto del 23 aprile 2022 la signora Borsa proponeva ricorso in ottemperanza avanti al TAR Piemonte.
Il TAR ha osservato che l’annullamento del precedente atto di accertamento non aveva prodotto, come effetto diretto e immediato, l’insorgere di un diritto della signora Borsa alla restituzione delle somme, posto che le stesse rimanevano congelate per effetto dell’atto di sospensione cautelare adottato il 13 maggio 2016, riconosciuto legittimo dal TAR medesimo. L’annullamento aveva, quindi, comportato la retrocessione del procedimento, finalizzato all’accertamento delle irregolarità asseritamente commesse dalla signora Borsa.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore della AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, alle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori, se per legge dovuti.