Espressioni offensive alla terna arbitrale: confermata la pronuncia di primo grado contro la SSD Catania
Pubblicato il: 6/20/2023
Nel contenzioso, la società SSD Catania a R.L. è affiancata dall'avvocato Paolo Rodella.
La S.S.D. Catania a R.L ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Lorenzini Filippo dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 139 dell’11 aprile 2023, in relazione alla gara Catania ARL/Sorrento Calcio 1945 del 14 maggio 2023 - Campionato Nazionale di Serie D.
La società reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, concretizzanti una condotta non offensiva: in sostanza, il calciatore avrebbe profferito le parole offensive nei confronti di se stesso, senza indirizzarle verso chicchessia, tanto meno nei confronti dell’arbitro, né avrebbe invaso lo spazio vicino all’arbitro.
Nel reclamo si invocano poi le circostanze attenuanti, dovute al contesto del gioco, alle numerose infrazioni di gioco non sanzionate dall’arbitro e all’importanza della gara. Conclusivamente viene chiesta una riduzione della sanzione da quattro a due o tre giornate effettive di gara.
La corte rileva, in via preliminare, che la società reclamante opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica diversa e meno grave, senza però negare l’esistenza degli stessi.
Non v’è dubbio che il Giudice Sportivo abbia correttamente ricondotto la condotta sanzionata alle previsioni dell’art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S. e conseguentemente abbia, altrettanto correttamente, irrogato la sanzione della squalifica per quattro giornate che tale disposizione contempla ora come minima edittale a seguito della novella di cui al C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023. Il reclamo, infine, non adduce nessun elemento idoneo a concretizzare l’applicazione di alcuna circostanza attenuante in favore del calciatore.
La Corte Sportiva, respinge il reclamo.