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Rigettato il ricorso per sanatoria avanzato da ERCAR contro il Comune di Ciampino


Pubblicato il: 6/20/2023

Nel procedimento, la società ERCAR S.r.l. è affiancata dall'avvocato Marcello Anastasio Pugliese; il Comune di Ciampino è difeso dagli avvocati Paolo Stella Richter e Pasquale Di Rienzo.

La società ERCAR ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 2603/2022, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’appellante per l’annullamento della comunicazione del Comune di Ciampino di non ammissibilità della S.C.I.A. presentata nel 2021 dalla medesima società al fine di sanare, ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001, una costruzione a piano terra da destinare a parcheggio con sovrastante impianto di pannelli fotovoltaici, dell’ordinanza di demolizione dell’opera in questione, adottata nel 2020, e dell’ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordinanza predetta.

Con la sentenza appellata il T.A.R. dichiarava inammissibile la domanda di annullamento dell’ordinanza dirigenziale del 15 gennaio 2020, osservando che tale provvedimento, per come dedotto e documentato dalle parti resistenti e non contestato dalla ricorrente, era già stato impugnato con ricorso straordinario non trasposto in sede giurisdizionale malgrado la formale opposizione dei controinteressati, con conseguente inammissibilità della rinnovata impugnazione dello stesso per il tramite del ricorso principale; soggiungeva che siffatta impugnazione, notificata in data 22.06.2021 e depositata in data 7.07.2021, siccome del tutto autonoma rispetto al ricorso al Capo dello Stato non trasposto, sarebbe, comunque, irricevibile per tardività.

Respingeva, invece, nel merito la domanda di annullamento del sostanziale diniego di sanatoria opposto dal Comune ex art. 37 D.P.R. n. 380/2001, impugnato col ricorso principale, e Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.della sanzione pecuniaria, gravata coi motivi aggiunti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.