Respinto l'appello dell'azienda Fratelli Piedimonte per l'ampliamento dei fabbricati
Pubblicato il: 6/21/2023
Nel procedimento l'azienda Fratelli Piedimonte S.r.l. è affiancata dall'avvocato Felice Laudadio; il Comune di Napoli è difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi e Fabio Maria Ferrari.
La società Fratelli Piedimonte ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Campania n. 91/2019.
La società appellante, originaria ricorrente, premetteva di essere proprietaria di un immobile con destinazione residenziale e di avere inoltrato al Comune di Napoli istanza di condono ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 236/2003, conv. in L. n. 326/2003, relativamente alle opere consistenti in “ampliamento del fabbricato esistente condonabile tipologia 3”. Nella domanda di condono era dichiarato altresì che l’ultimazione delle opere era intervenuta il 26 marzo 2003.
Con nota prot. n. 54480 del 27 aprile 2009, notificata in data 8 luglio 2009, il Comune di Napoli comunicava all’appellante, ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di condono.
Impugnato il provvedimento, con sentenza n. 91/2019 dell’8.1.2019 il Tar per la Campania respingeva il ricorso, sul presupposto della mancata ultimazione delle opere in termini di concreta utilizzabilità dell’immobile per l’uso abitativo a cui era destinato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €3000,00 oltre accessori di legge.