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Improcedibilità del deferimento contro la società Calcio Foggia 1920


Pubblicato il: 6/21/2023

Nel contenzioso, la società Calcio Foggia 1920 è affiancata dall'avvocato Eduardo Chiacchio e dal Dott. Filippo Pandolfi.

La Procura Federale deferiva la società Calcio Foggia 1920 Srl per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento della società CN Sport Srl, acquirente delle quote della società Corporate Investments Group Srl controllante della società Calcio Foggia Srl, relativamente alla produzione della documentazione concernente i requisiti di onorabilità del sig. Carbotti Silvestro, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società CN Sport Srl, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società Calcio Foggia 1920 Srl; a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del CGS.

Con nota del 23 marzo 2023 (Prot. 22613/SS 22-23), il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC comunicava al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare che l’accordo ex art. 127 CGS, raggiunto tra la società e la Federazione, di cui alla Decisione n. 81/TFNSD del 17 novembre 2022, non era stato adempiuto dalla società nel termine perentorio di 30 giorni come disposto dall’art. 127, comma 4, CGS e, pertanto, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 127, comma 5, CGS, fissava l’udienza del 6 giugno 2023 per il dibattimento.

La società Calcio Foggia 1920 Srl si costituiva per il tramite degli avv.ti Eduardo Chiacchio, Giuseppe Chiacchio e Filippo Pandolfi, depositando controdeduzioni e memorie a difesa con le quali rappresentava l’avvenuto adempimento dell’accordo ex art. 127 CGS, producendo, a tal fine, copia dell’estratto conto campionato al 31 marzo 2023 dal quale poteva evincersi il versamento di € 6.000,00 (seimila/00) effettuato in data 2 dicembre 2022 e concludeva chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

In data 31 maggio 2023 l’Ufficio Amministrazione della Lega Pro trasmetteva all’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC e al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare copia contabile del bonifico effettuato in pari data per conto della società Calcio Foggia 1920 Srl, per l’importo addebitato su conto campionato della società.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento.