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Sanzionata la ASD Città di Acireale 1946


Pubblicato il: 6/21/2023

Nel contenzioso, la società ASD Città di Acireale 1946 è affiancata dall'avvocato Giuseppe Lo Faro.

Il Procuratore Federale ha deferito: il sig. Giuseppe Fasone, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società ASD Città di Acireale 1946, per avere avuto rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori non facenti parte di associazioni convenzionate con le società, nella specie: per aver permesso, o comunque non impedito, di ritorno dalla gara Gelbison – Città di Acireale disputatasi in data 5 dicembre 2021, di far salire a bordo del bus, su cui viaggiavano calciatori e staff tecnico della Città di Acireale 1946, n. 36 tifosi ultras della predetta squadra, tra i responsabili dei gravi scontri con utilizzo di corpi contundenti, accensioni di fumogeni e esplosioni di petardi, avvenuti la mattina del 5 dicembre 2021 nel centro cittadino messinese con la tifoseria avversa; per aver nascosto la presenza dei tifosi a bordo del bus; per avere consapevolmente violato, pur essendone a conoscenza, il protocollo COVID-FIGC che impediva contatti tra il “gruppo squadra” e soggetti potenzialmente positivi al virus Covid 19.

Contestualmente, nonchè per le medesime motivazioni, il sig. Marco Trovato, all’epoca dei fatti Team Manager e la società ASD Città di Acireale 1946 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sopra indicati soggetti.

Il presente procedimento ha avuto abbrivio dalla segnalazione della Questura di Messina, con la quale, nel dare contezza degli scontri avvenuti in data 5 dicembre 2021 fra le tifoserie dell’Acireale Calcio ed il Paternò Calcio, evidenziava che, per effetto della successiva attività investigativa volta ad identificare i responsabili degli scontri, veniva appurato che trentasei tifosi della società acese viaggiavano sull’autobus della squadra, nonostante, ad espressa domanda formulata nel corso dei controlli effettuati, veniva inizialmente affermato, da parte di persone presenti nell’autobus, che fossero presenti solo atleti e staff tecnico della squadra.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Città di Acireale 1946 la sanzione di euro 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00) di ammenda.

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