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Respinto il ricorso della AC Savoia 1908 contro Strazzullo


Pubblicato il: 6/21/2023

Nel procedimento, la società ASD AC Savoia 1908 è affiancata dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi.

Con atto depositato il 27 aprile 2023, la società ASD AC Savoia 1908 (matr. 949328) ha adito il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, al fine di ottenere il riconoscimento della declaratoria di nullità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF, relativo al calciatore Antonio Strazzullo (15.5.2003 - matr. 2075722).

Espone la ricorrente che l’accordo sarebbe stato sottoscritto per conto della Società da un dirigente (sig. Mario Pellerone) non abilitato e, quindi, sarebbe inefficace, a seguito della pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, I Sez., G.U. Dott. Paola Odorino, con la quale, nella causa tra il sig. Riccardo Franceschini e il sig. Mario Pellerone, nella qualità di legale rappresentante della ASD Giugliano 1928, oggi Savoia 1908 SSD ARL, definitivamente pronunciando, veniva accolta la domanda proposta dal sig. Franceschini nei confronti del sig. Mario Pellerone e, per l’effetto, annullando la delibera assembleare del 26 agosto 2021, si dichiaravano illegittimi tutti gli atti successivi e conseguenti, quindi ivi compreso, per l’appunto, lo svincolo per accordo del sig. Antonio Strazzullo di cui trattasi.

La ricorrente sostiene poi la sua legittimazione ad agire per far valere la nullità dello svincolo, di cui chiede la relativa declaratoria. Fa presente, infine, che al momento del suo insediamento, la nuova compagine sociale non aveva alcuna notizia della sottoscrizione di svincoli, come dimostrato da una perizia giurata effettuata.

Da quanto risulta in atti, non è dato sapere se il ricorso attivato in sede civile fosse stato portato a conoscenza del calciatore, né che lo stesso fosse venuto a conoscenza aliunde della specifica controversia societaria, né che sia stato avvisato anche informalmente. Tale circostanza induce a ritenere che, al momento dell’intervenuto accordo di svincolo, il sig. Strazzullo fosse ignaro che la controparte non fosse legittimata a sottoscriverlo, situazione, peraltro, accertata solo successivamente con la sentenza civile del 22 marzo 2023. In applicazione del principio della buona fede del terzo, va pertanto ritenuto che l’accordo intervenuto fra le parti il 31 ottobre 2022 sia stato concluso dal calciatore con il dirigente che all’epoca rappresentava legittimamente la Società.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dalla società ASD AC Savoia 1908.