Respinto l'appello di Arthex per l'appalto di fornitura dei sistemi di chirurgia laparoscopica in Regione Toscana
Pubblicato il: 6/23/2023
Nel procedimento, la società Arthex Italia S.r.l. è affiancata dall'avvocato Grazia Tiberia Pomponi; la società Stryker Italia S.r.l. è assistita dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Roberta Valentini e Carlo Lucioni.
La società Arthex Italia S.r.l. ha avanzato ricorso per l’annullamento e/o la riforma della sentenza resa in forma abbreviata, ex artt. 120, comma 6, e 60 del cod. proc. amm., n. 1035/2022, del 26 settembre 2022 con la quale il Tar della Toscana, sez. III, ha respinto il ricorso proposto avverso la determinazione direttoriale n. 941 del 29 giugno 2022, con la quale la centrale di committenza specializzata di aziende ed enti del servizio sanitario toscano (Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale – ESTAR) ha disposto la “Aggiudicazione procedura aperta per la stipula di un accordo quadro di durata triennale per la fornitura di sistemi per chirurgia laparoscopica in acquisto ed in locazione quinquennale da destinare alle aa.ss. della Regione Toscana - (CUI: 2018-022-0045)” con esclusivo riferimento al lotto n. 4 (851798606B), nonché di tutti gli altri atti della procedura impugnati.
L'appellante ha partecipato alla gara indetta nel novembre del 2020 dall’ESTAR per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di sistemi per chirurgia laparoscopica ed ha contestato l’aggiudicazione del lotto n. 4 della procedura (sistemi per chirurgia laparoscopica 4K), che ha visto la società ricorrente collocarsi al terzo posto della graduatoria finale e aggiudicarsi così il 10% della fornitura.
Più nel dettaglio, la commissione giudicatrice avrebbe errato nel ritenere che il modello di sistema video cod. AR-3200-0025 offerto dalla ditta Arthrex non fosse dotato di sistema di registrazione di immagini statiche e/o dinamiche su supporto di memoria removibile (USB).
Il Tar della Toscana, con sentenza n. 1035 del 2022, ha respinto il ricorso giudicando legittimo il giudizio espresso dall’Amministrazione, poiché correttamente le capacità del “sistema di registrazione” non sarebbero state ritenute riferibili anche al diverso “sistema video”, trattandosi di due distinte apparecchiature, identificate l’una dal codice HVO-4000MT, l’altra dal codice AR-3200-0025, apparecchiature da valutarsi autonomamente, per le quali il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di punteggi separati.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, lo respinge. Condanna la società appellante al pagamento delle spese processuali dell’appello, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 (seimila), di cui euro 3.000,00 (tremila) in favore dell’ESTAR – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, ed euro 3.000,00 (tremila) in favore della società Stryker Italia S.r.l., oltre accessori come per legge.