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Respinto il ricorso di Roma Television Communications per la demolizione di opere abusive


Pubblicato il: 6/24/2023

Nel contenzioso, Roma Television Communications S.r.l. è affiancata dall'avvocato Pasquale Frisina.

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma la Asterix 66 S.r.l., titolare di una postazione di trasmissione su traliccio (contraddistinta dal n. 18) ed utilizzatrice dei box n. 24-32 sita su Monte Cavo Vetta nel Comune di Rocca di Papa su terreno censito in catasto al Foglio 11 particella n. 1999 (ex 173 e 174, entrambe di proprietà della I.D.A. Italiana Distribuzione Audiotelevie S.p.A.), ha impugnato il provvedimento n. 135 del 12 agosto 2003 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ordinato la demolizione delle opere abusive, consistenti nei box e nei tralicci relativi alle trasmissioni delle emittenti radio indicate nell’elenco allegato al provvedimento impugnato, tra cui quella di cui è titolare la prefata società, realizzati in assenza di titolo edilizio, in zona di p.r.g. di inedificabilità assoluta, sottoposta a vincolo paesaggistico, a vincolo storico monumentale in base a r.d. 614 del 1909, inclusa nel perimetro del Parco regionale dei Castelli Romani, con invito alle emittenti a trasferirsi nei siti individuati nel Piano Territoriale di coordinamento adottato dal Consiglio regionale il 4 aprile 2001.

Ad esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha: dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’intimato Ministero delle Comunicazioni (successivamente Ministero dello Sviluppo Economico ed ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy); nel merito ha respinto il ricorso.

Con ricorso notificato l’11 dicembre 2018 e depositato il 2 gennaio 2019 Roma Television Communications S.r.l. (già Asterix 66 S.r.l.) ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma con accoglimento del ricorso di primo grado e conseguente annullamento dell’ordinanza-ingiunzione del Comune di Rocca di Papa del 12 agosto 2003.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante Roma Television Communications S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, della somma di € 3.000,00 (tremila/00) oltre gli accessori di legge, in favore dell’appellato Comune Rocca di Papa in persona del sindaco pro tempore.

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