Rigettato l'appello per condono edilizio avanzato dal Comune di Carmagnola
Pubblicato il: 6/24/2023
Nel procedimento, il Comune di Carmagnola è affiancato dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo e Alberto Romano; la società Monopoli S.r.l. è difesa dagli avvocati Maurizio Torchia e Luca Gabrielli.
Il Comune di Carmagnola ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva accolto il ricorso presentato da Monopoli s.r.l. per l'accertamento che la domanda di condono edilizio n. 346 presentata dalla ricorrente in data 10 dicembre 2004 doveva essere inquadrata nella tipologia 5 prevista dall’allegato 1 all’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, con conseguente declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di oblazione in eccedenza all’importo di euro 1.700. Inoltre la sentenza aveva stabilito che la ricorrente ha diritto di rinunciare alla domanda di condono edilizio n. 345 presentata in data 10 dicembre 2004, con conseguente declaratoria del diritto ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di oblazione ed acconto oneri.
La società appellata aveva acquistato un capannone ubicato nel Comune di Carmagnola, originariamente licenziato quale “centro di raccolta e prima lavorazione prodotti agricoli”, e di aver presentato nel 2004 due distinte domande di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 una per la “modifica di destinazione d’uso dell’immobile da agricolo ad artigianale con trasformazione delle materie prime”, l’altra per la “costruzione di celle frigo per la conservazione di materie prime”, qualificando erroneamente le tipologie di abuso.
Avendo il Comune quantificato l’entità dell’oblazione, degli oneri concessori e della monetizzazione di aree a servizi, la società chiedeva di rettificare le domande di condono. L’istanza era respinta dal Comune, così come non trovava accoglimento la rinuncia alla domanda di condono per la costruzione di celle frigo per la conservazione di materie prime. La società ha versato gli importi complessamente richiesti con espressa riserva di agire per la parziale restituzione del contributo.
La sentenza impugnata aveva accolto il ricorso ritenendo che le istanze di correzione delle originarie domande di condono fossero fondate.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta sia l’appello principale che quello incidentale. Condanna il Comune di Carmagnola a rifondere alla controparte le spese del presente grado che liquida in € 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge.